Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1998

Corte cost., sent. 18 febbraio 1998, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1998
Data di deposito
18 febbraio 1998
Data di decisione
12 febbraio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 50 del 2 dicembre 1988
  • art. 11, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 14 marzo 1984

Parametri

Massime

Massima n. 23659

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., l'art. 11, comma primo, l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (nel testo modificato dall'art. 10 l. reg. 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 l. reg. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiori a due a causa della sopravvenienza di figli, in quanto - posto che il legislatore regionale aveva inteso consentire l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale, riservata alla famiglia di nuova formazione, soltanto alle coppie senza figli che siano sposate da non piu' di due anni ed i cui componenti non superino i trent'anni di eta' - la norma impugnata, da un lato, opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non puo' essere elemento idoneo a far venire meno il gia' acquisito diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una disparita' di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene concesso il beneficio; dall'altro, penalizza le coppie con figli anziche' agevolarle considerato che la limitata disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze