Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1998
Corte cost., sent. 18 febbraio 1998, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1998
- Data di deposito
- 18 febbraio 1998
- Data di decisione
- 12 febbraio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Emilia Romagna n. 50 del 2 dicembre 1988
- art. 11, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 14 marzo 1984
Parametri
Massime
Massima n. 23659
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., l'art. 11, comma primo, l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (nel testo modificato dall'art. 10 l. reg. 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 l. reg. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiori a due a causa della sopravvenienza di figli, in quanto - posto che il legislatore regionale aveva inteso consentire l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale, riservata alla famiglia di nuova formazione, soltanto alle coppie senza figli che siano sposate da non piu' di due anni ed i cui componenti non superino i trent'anni di eta' - la norma impugnata, da un lato, opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non puo' essere elemento idoneo a far venire meno il gia' acquisito diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una disparita' di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene concesso il beneficio; dall'altro, penalizza le coppie con figli anziche' agevolarle considerato che la limitata disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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