Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1998

Corte cost., sent. 8 maggio 1998, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/1998
Data di deposito
8 maggio 1998
Data di decisione
4 maggio 1998
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:157

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero beni culturali e ambientale del 22 luglio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23899

Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto in relazione alla circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali 22 luglio 1996, nella quale si conferma l'interpretazione data dall'Avvocatura dello Stato alle norme applicabili nei casi di abusi edilizi, non comportanti aumenti di superficie o volumi, in zona vincolata a fini paesistico-ambientali, per cui sia stata presentata istanza di sanatoria-condono, riguardo alla possibilita' di esercizio del potere statuale di annullamento dei pareri delle Regioni su tali istanze, considerati resi in senso favorevole per silenzio-assenso, e alla prevista trasmissione da parte delle Regioni delle pratiche relative, deve ritenersi ammissibile in quanto, indipendentemente dal problema della difendibilita' in sede di conflitto delle funzioni regionali delegate, certamente esistono, nella materia 'de qua', attribuzioni della ricorrente. Atteso che la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, per di piu' in occasione di sanatoria-condono edilizio, e' affidata ad un sistema di intervento pubblico basato su un concorso di competenze statali e regionali, in una attuazione legislativa di equilibri diversi, con l'osservanza in ogni caso del principio di una equilibrata concorrenza e cooperazione tra le due competenze in relazione ai momenti fondamentali della disciplina stabilita a protezione del paesaggio. - Cfr. S. n. 302/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23900

Nei casi di abusi edilizi in zona vincolata (ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497) a fini paesistico-ambientali, per cui sia stata presentata istanza di sanatoria-condono, spetta allo Stato, e per esso al Ministero dei beni culturali e ambientali, indicare con circolare alle Regioni le procedure applicative necessarie per l'esercizio del potere statuale di annullamento, in base all'art. 82, comma 9, dei pareri favorevoli delle stesse Regioni su tali istanze, anche quando, trattandosi di opere non comportanti aumenti di superficie o volume, il parere della Regione deve intendersi reso in senso favorevole per silenzio-assenso. Non puo' infatti ritenersi che la impugnata circolare abbia il contenuto di un atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, ai sensi degli artt. 4, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2, comma 3, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con delibera del Consiglio dei ministri, giacche' la circolare si e' limitata a fornire, in uno spirito di collaborazione, l'interpretazione che alle norme applicabili al caso aveva dato un parere dell'Avvocatura dello Stato, senza apportare alcun vincolo innovativo per l'attivita' amministrativa delle Regioni. Cosi' come e' da escludere che le competenze spettanti alle Regioni in base agli artt. 117 e 118 Cost. in materia di tutela del paesaggio, subiscano offesa per le affermazioni della circolare circa la estensione del potere di annullamento del Ministero -pacificamente riconosciuto in caso di provvedimento formalmente rilasciato dalla Regione- all'ipotesi di silenzio-assenso, essendo tale estensione una diretta conseguenza della previsione, con legge, nei casi suddetti, del silenzio-assenso, e non essendovi d'altronde dubbio che la regola, riconosciuta dalla Corte esistente, secondo la quale nella ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nella materia 'de qua', le competenze statali, in caso di mancato esercizio di quelle regionali, o in quanto sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela, devono essere esercitate, a maggior ragione si impone nelle ipotesi in cui l'inerzia regionale sia stata procedimentalizzata quanto agli effetti. E priva di fondamento, infine, e' anche la censura avanzata in riferimento all'art. 24 Cost., per la incertezza sulla giurisdizione che si determinerebbe, in caso di mancato esercizio, da parte del Ministro, del potere di annullamento in questione, per il dubbio che potrebbe nascerne tra l'impugnativa del silenzio ministeriale e l'impugnativa del silenzio della Regione sulla richiesta di parere ex art. 32, della legge n. 47 del 1985, e cio' in quanto, non configurandosi nei confronti del Ministro -salvo che esso abbia dato inizio alla procedura di annullamento- un obbligo di provvedere alla cui inosservanza sia assegnato un certo valore, all'inerzia ministeriale non potrebbe essere attribuito quel significato giuridicamente rilevante che solo potrebbe renderla idonea ad essere oggetto di autonoma impugnativa. - Riguardo alle competenze statali e regionali in materia di tutela del paesaggio v. in particolare, S. nn. 302/1988 e 151/1986. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dei beni culturali ed ambientali, indicare con circolare alle regioni le procedure applicative per l'esercizio del potere statuale di annullamento in base all'art. 82, nono comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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