Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:136
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 45 del 24 febbraio 1995
- art. 1, decreto-legge n. 717 del 22 dicembre 1994
- art. 6, comma 8, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
- art. 6, comma 2, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
- art. 6, comma 3, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 23874
E' inammissibile, per totale difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale proposta, in materia di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche, in riferimento all'art. 31, comma secondo, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 8, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 (convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 45), nella parte in cui rimette al questore, e non invece al giudice, la facolta' di autorizzare, "per gravi e comprovate esigenze", il destinatario del provvedimento restrittivo (nella specie minorenne) a comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale sia reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni per cui gli sono stati notificati il divieto di accesso e l'ordine di comparizione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. L'ordinanza di rimessione, infatti, non contiene alcun cenno da cui possa desumersi che alcun provvedimento in tal senso sia stato assunto dall'autorita' di pubblica sicurezza, ne' che richieste di autorizzazione siano state presentate dall'interessato, ne' che il giudice 'a quo' abbia verificato l'esistenza di situazioni di per se' riconducibili alle previsioni della disposizione impugnata. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23875
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in materia di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte relativa al giudizio di convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del provvedimento del questore con cui si fa obbligo a persone (nella specie minorenni) alle quali, per i loro precedenti, si e' vietato l'accesso ai luoghi in cui si effettuano determinate competizioni, di presentarsi, nelle ore previste per il loro svolgimento, all'ufficio o al comando di polizia. Contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza di rimessione in base all'asserito silenzio del legislatore in ordine alle modalita' procedurali della convalida, non puo' dirsi infatti, dopo la sentenza n. 144 del 1997 - con la quale lo stesso art. 6, comma 3, e' stato dichiarato illegittimo laddove non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato, in base al principio generale stabilito dall'art. 121 cod. proc. pen., ha facolta' di presentare al g.i.p. personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni - che in tale procedimento l'interessato non abbia facolta' di interloquire. E deve altresi' riconoscersi che tra le facolta' di difesa in tal modo assicurate nel caso in questione e quelle proprie del 'tertium comparationis' evocato dal rimettente in riferimento alle misure amministrative previste dall'art. 24 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835), in ordine all'assegnazione ai riformatori, dei minorenni traviati, non sussistono differenze apprezzabili in chiave di ingiustificata disparita' di trattamento. - V. S. n. 144/1997 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Massima n. 23876
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, in materia di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni agonistiche, in riferimento all'art. 31, comma secondo, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717 (convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45) nella parte relativa alle modalita' procedurali del giudizio di convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del provvedimento del questore con cui si fa obbligo a persone (nella specie minorenni), alle quali per i loro precedenti si e' vietato l'accesso ai luoghi in cui si effettuano determinate competizioni, di presentarsi, nelle ore previste per il loro svolgimento, all'ufficio o al comando di polizia. E' da escludere, infatti, che i limiti che il giudice per le indagini preliminari - e prima di lui il pubblico ministero cui spetta investirlo della convalida - incontrano nell'avvalersi dei servizi minorili allo scopo di approfondire la conoscenza della personalita' e della condizione di vita dell'interessato, diano luogo a violazione del principio costituzionale della protezione della gioventu', dovendo considerarsi che si tratta di misure che, non essendo preordinate di per se' alla repressione e sanzione di fattispecie criminose, hanno sulla liberta' personale una incidenza di livello minimale adeguato allo scopo di prevenzione perseguito, e di provvedimenti la cui efficacia e' strettamente legata alla celerita' della loro applicazione. Ed altrettanto dicasi riguardo al rilievo per cui al giudice per le indagini preliminari sarebbe consentito solo di convalidare o non convalidare il provvedimento del questore, senza poter incidere sul suo contenuto e sulle sue modalita' applicative, giacche' il provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione ha carattere strumentale rispetto a quello, assai piu' dettagliato e articolato, relativo al divieto di accesso, ed al giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere, spetta pur sempre - cosi' come ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione - un controllo di ragionevolezza e di "esigibilita'". - Cfr. S. nn. 144/1997 e 143/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche) sollevata, in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal medesimo giudice con l'ordinanza in epigrafe;
c) non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6, comma 3, sollevata, in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze