Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1998

Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 23855

Nel giudizio di legittimita' costituzionale il fatto che autonome disposizioni di contenuto analogo a quella impugnata siano state gia' dichiarate costituzionalmente illegittime, non puo', di per se', far ritenere esistente la violazione del principio di eguaglianza, ma solo assumere valore di precedente, quale immediato riscontro giurisprudenziale sulla sussistenza della violazione della medesima norma costituzionale posta a base delle precedenti pronunce. (Nella specie, in base a tale principio, la Corte ha respinto la censura di violazione dell'art. 3 Cost., mossa all'art. 20 (impugnato anche in riferimento agli artt. 24 e 113) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui, nella disciplina del contenzioso in materia di imposte comunali applicabile nei giudizi 'a quibus', condiziona l'esperibilita' dell'azione giudiziaria al previo esperimento del ricorso amministrativo). - V. la seguente massima B. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23856

L'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e norme per la delegabilita' delle entrate), impugnato in giudizi - in cui, pur essendo stato abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma con effetti differiti alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in connessione con l'attribuzione ad esse delle controversie sui tributi comunali e locali, e' tuttora applicabile - promossi da contribuenti nei cui confronti, in un caso, e' stato notificato avviso di accertamento per la tassa raccolta rifiuti e, in un altro, vi e' stato diniego di rimborso per gli stessi tributi, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, riconoscendo contrarie a Costituzione altre norme del settore tributario strutturate in maniera sostanzialmente analoga a quella in questione, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado all'intendente di finanza e al Ministro) con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' infatti legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, che nella specie - trattandosi di tributi, anche se locali, la cui imposizione trova base in una legge o in atti amministrativi generali e regolamenti, senza che residuino momenti di discrezionalita' nei confronti dei singoli contribuenti, o che si rendano necessari accertamenti tecnico-amministrativi - non possono ritenersi esistenti. Nel caso, poi, la violazione dei su richiamati precetti costituzionali risulta ulteriormente evidenziata in quanto il ricorso amministrativo (come si desume dallo stesso art. 20, al quarto comma), non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta. - Nello stesso senso, S. nn. 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993 e da ultimo 81/1998. Sulla rilevanza, in materia, della sospensione della riscossione dell'imposta per effetto della presentazione del ricorso amministrativo, v. S. nn. 62/1998 e, ancora, 81/1998. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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