Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1998

Corte cost., sent. 16 aprile 1998, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1998
Data di deposito
16 aprile 1998
Data di decisione
9 aprile 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23820

Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale e' il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma, che e' chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 23821

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost., l'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito nella l. 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa, in quanto - posto che deve escludersi che vi sia, in linea di principio, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo, decorso un periodo ragionevole di inattivita' processuale; che l'onere di semplice istanza di trattazione non incide sul diritto di difesa ed e' adempimento ne' vessatorio, ne' ingiustificatamente gravoso per le parti, ne' di per se' irragionevole; che il concreto termine fissato dall'art. 75, comma 2, e' costituzionalmente adeguato; e che anche in sede processuale devono valere i principi dell'affidamento, della conoscibilita' dell'atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo - ove siano stati adempiuti tutti gli oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente, e' manifestamente irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla possibilita' di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale), quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate. red.: S. Di Palma

Massima n. 23822

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e per "eccesso di potere legislativo", la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla lett. t), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), in quanto e' da escludersi il denunciato vizio di illegittimita' costituzionale rispetto ad una norma di legge-delega, che preveda tra i principi e criteri direttivi un'ipotesi di onere di istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito di determinarne le ulteriori modalita', anche per quanto riguarda la decorrenza di un termine (non prefigurato). - S. nn. 113/1963, 47/1964 e 63/1977. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. l del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per "eccesso di potere legislativo", dalla commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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