Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1998
Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1998
- Data di deposito
- 6 aprile 1998
- Data di decisione
- 26 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge n. 468 del 26 novembre 1992
- art. 10, comma 2, legge n. 468 del 26 novembre 1992
- regolamento CEE n. 3950 del 28 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23801
Non e' fondata, non essendo condivisibile l'interpretazione da cui muove il rimettente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero caseario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., sul presupposto che l'attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la quota latte, senza alienare l'azienda agricola, privi il proprietario che abbia concorso alla predisposizione del fondo all'indirizzo lattiero, mediante le opere a cio' necessarie, dell'effettiva ricchezza del fondo, e quindi determini una irragionevole disparita' di trattamento tra proprietario e conduttore, un effetto espropriativo senza indennizzo e un contrasto con le finalita' di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di conseguire equi rapporti sociali. La disposizione denunciata, infatti, regolamentando i quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affittuario del fondo rustico e non determina gli effetti lesivi ipotizzati. L'affittuario - che, in quanto produttore, e' l'unico destinatario della disciplina dei limiti quantitativi posti alla produzione di latte in sede comunitaria - puo' quindi prendere tutte le iniziative richieste dalla razionale utilizzazione del fondo, ma risponde, oltre che della violazione delle pattuizioni contrattuali, dell'eventuale depauperamento del fondo, quale potrebbe, in ipotesi, derivare dalla dismissione dell'allevamento che vada oltre il periodo della gestione attribuita all'affittuario, ovvero quando l'allevamento stesso, con la relativa assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima della estinzione del rapporto e della riconsegna del fondo. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il Redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 6 aprile 1988.
Il cancelliere: Di Paola
Testo integrale
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