Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1998
Corte cost., sent. 5 febbraio 1998, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1998
- Data di deposito
- 5 febbraio 1998
- Data di decisione
- 28 gennaio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 6, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 23713
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)- i quali stabiliscono che i coniugi, che intendono adottare un minore straniero, debbono richiedere la dichiarazione di idoneita' all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione, tra i quali il divario massimo di eta' tra adottanti ed adottando - interpretati nel senso di escludere che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneita' all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori nati non piu' di quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei, in quanto - posto che nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella internazionale, e' necessariamente differenziata; che solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare e' tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneita' di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione; che diversa e' la scansione degli atti per l'adozione di minori stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria dell'opportunita' di inserimento del minore nella famiglia di adozione si articola in fasi distinte eppur collegate; che in questa articolata procedura la dichiarazione di idoneita' dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore gia' individuato, il cui interesse dovra' essere in primo luogo valutato dall'autorita' straniera, che provvede, in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa e' idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo; e che, al fine di una efficace tutela del preminente interesse del minore, le caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note, perche' possano essere tenute presenti dall'autorita' straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo - le disposizioni impugnate devono essere intrpretate, conformemente alla funzione dell'istituto dell'adozione dei minori e ai principi costituzionali invocati, nel senso che il provvedimento che dichiara l'idoneita' dei coniugi ad adottare deve precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e quelle del minore, comprendenti anche quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di eta' tra adottanti e minore, che l'ordinamento italiano prevede perche', nell'interesse del minore medesimo, possa essere pronunciata l'adozione. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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