Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1998

Corte cost., sent. 5 febbraio 1998, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/1998
Data di deposito
5 febbraio 1998
Data di decisione
28 gennaio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 6, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 23713

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)- i quali stabiliscono che i coniugi, che intendono adottare un minore straniero, debbono richiedere la dichiarazione di idoneita' all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge per permettere l'adozione, tra i quali il divario massimo di eta' tra adottanti ed adottando - interpretati nel senso di escludere che il giudice possa, nel rilasciare l'attestato di idoneita' all'adozione internazionale, specificare che quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori nati non piu' di quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati idonei, in quanto - posto che nel sistema normativo dell'adozione dei minori, pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella internazionale, e' necessariamente differenziata; che solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare e' tale da consentire l'immediata valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idoneita' di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affidamento, il provvedimento di adozione; che diversa e' la scansione degli atti per l'adozione di minori stranieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria dell'opportunita' di inserimento del minore nella famiglia di adozione si articola in fasi distinte eppur collegate; che in questa articolata procedura la dichiarazione di idoneita' dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore gia' individuato, il cui interesse dovra' essere in primo luogo valutato dall'autorita' straniera, che provvede, in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa e' idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo; e che, al fine di una efficace tutela del preminente interesse del minore, le caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note, perche' possano essere tenute presenti dall'autorita' straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo - le disposizioni impugnate devono essere intrpretate, conformemente alla funzione dell'istituto dell'adozione dei minori e ai principi costituzionali invocati, nel senso che il provvedimento che dichiara l'idoneita' dei coniugi ad adottare deve precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e quelle del minore, comprendenti anche quelle rilevanti per la disciplina relativa al divario di eta' tra adottanti e minore, che l'ordinamento italiano prevede perche', nell'interesse del minore medesimo, possa essere pronunciata l'adozione. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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