Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1998

Corte cost., ord. 1° aprile 1998, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:91

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23896

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte ha ripetutamente affermato che nell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato a rendere un <<giudizio>> suscettibile di essere condizionato da apprezzamenti svolti in precedenza, bensi' a controllare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, attraverso una delibazione di carattere processuale - non puo' essere condivisa l'argomentazione del giudice rimettente circa la ritenuta analogia tra l'ipotesi ora in esame e quelle, oggetto della sentenza n. 155 del 1996, della trattazione del giudizio in forma abbreviata o del <<patteggiamento>>. Invero, nella predetta decisione, la ragione determinante della dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., risiede nel riconoscimento del carattere decisorio alle pronunce rese nei riti alternativi, carattere che e' assente nel provvedimento processuale che conclude l'udienza preliminare. - Cfr., tra le molte, S. n. 131/1996 ed altresi' S. nn. 311/1997, 206/1997, 94/1997, 64/1991 nonche' O. nn. 367/1997, 97/1997, 410/1996, 333/1996, 279/1996, 232/1996 e 24/1996. - V., inoltre, S. nn. 71/1996 e 51/1997, nelle quali la Corte ha escluso l'estensione delle regole dell'incompatibilita' al giudice dell'udienza preliminare, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., con la soppressione del termine <<evidente>>, operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, in quanto <<l'ampliamento dell'ambito valutativo cosi' determinato non modifica comunque la funzione assegnata, nel disegno del codice, all'udienza preliminare, nella quale l'apprezzamento del giudice non si sviluppa... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento>>. - V., ancora, S. n. 82/1993, richiamata dal giudice 'a quo', nella quale si e' sottolineata la diversita' di struttura e di funzione tra l'udienza preliminare e il dibattimento. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lagonegro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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