Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/1998
Corte cost., ord. 1° aprile 1998, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:91
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23896
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte ha ripetutamente affermato che nell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato a rendere un <<giudizio>> suscettibile di essere condizionato da apprezzamenti svolti in precedenza, bensi' a controllare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, attraverso una delibazione di carattere processuale - non puo' essere condivisa l'argomentazione del giudice rimettente circa la ritenuta analogia tra l'ipotesi ora in esame e quelle, oggetto della sentenza n. 155 del 1996, della trattazione del giudizio in forma abbreviata o del <<patteggiamento>>. Invero, nella predetta decisione, la ragione determinante della dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., risiede nel riconoscimento del carattere decisorio alle pronunce rese nei riti alternativi, carattere che e' assente nel provvedimento processuale che conclude l'udienza preliminare. - Cfr., tra le molte, S. n. 131/1996 ed altresi' S. nn. 311/1997, 206/1997, 94/1997, 64/1991 nonche' O. nn. 367/1997, 97/1997, 410/1996, 333/1996, 279/1996, 232/1996 e 24/1996. - V., inoltre, S. nn. 71/1996 e 51/1997, nelle quali la Corte ha escluso l'estensione delle regole dell'incompatibilita' al giudice dell'udienza preliminare, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., con la soppressione del termine <<evidente>>, operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, in quanto <<l'ampliamento dell'ambito valutativo cosi' determinato non modifica comunque la funzione assegnata, nel disegno del codice, all'udienza preliminare, nella quale l'apprezzamento del giudice non si sviluppa... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento>>. - V., ancora, S. n. 82/1993, richiamata dal giudice 'a quo', nella quale si e' sottolineata la diversita' di struttura e di funzione tra l'udienza preliminare e il dibattimento. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lagonegro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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