Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/1998

Corte cost., ord. 30 dicembre 1998, n. 463

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
463/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:463

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997
  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24343

Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata <<sul rilievo che la norma censurata accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, uno 'spatium adimplendi' per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell'attivita' amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti dei fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche>>. - S. n. 142/1998. red.: G. Leo

Massima n. 24344

Manifesta infondatezza della questione, in quanto il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo della necessita' di una nuova notificazione del titolo esecutivo quale condizione di procedibilita' di ogni successiva procedura esecutiva fondata su di esso. Invero - posto che nella disciplina codicistica dell'esecuzione forzata esiste un principio generale di unicita' della notificazione del titolo esecutivo, desumibile sul piano sistematico sia dalla circostanza che per il titolo esecutivo, diversamente dal precetto, non sono sanciti termini legali di efficacia (ferma restando l'applicabilita' della disciplina generale in tema di prescrizione), sia dalla previsione del rilascio di una sola copia in forma esecutiva, salva l'ipotesi di perdita incolpevole (art. 476 cod. proc. civ. e art. 154 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice) - la disposizione denunciata non deroga al suddetto principio di unicita' della notificazione del titolo esecutivo, non potendosi desumere tale deroga ne' da una interpretazione testuale della disposizione in oggetto, ne' dalla 'ratio legis'. Ne consegue, altresi', la palese infondatezza delle censure formulate sia in relazione al parametro di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., non comportando la norma denunciata alcun aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione; sia in relazione all'art. 41, primo comma, Cost., dovendosi escludere che il principio della liberta' di iniziativa economica possa ritenersi violato da una disposizione, come quella denunciata, che, prevedendo un termine dilatorio per l'esperimento dell'azione esecutiva, non costituisce per cio' solo inevitabile ragione di un oneroso ricorso al mercato finanziario. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 41, primo comma e 81, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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