Corte costituzionale
Ordinanza n. 449/1998
Corte cost., ord. 28 dicembre 1998, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 449/1998
- Data di deposito
- 28 dicembre 1998
- Data di decisione
- 15 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:449
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, tarif.all., decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
- nota I), tarif.all., decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 24383
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, denunciato per l'eccessivita' della misura dell'imposta, tanto elevata da produrre nel volgere di pochi passaggi traslativi un effetto espropriativo, con lesione del principio della capacita' contributiva e con discriminazione di chi investe i propri risparmi in terreni agricoli. Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e la determinazione dell'entita' dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita' della scelta legislativa, non superato nel considerare indice di capacita' contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene. - Cfr., nel senso che l'individuazione delle situazioni significative della capacita' contributiva e l'entita' dell'onere tributario sono entrambe rimesse alla discrezionalita' del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarieta' o irrazionalita', sentenze n. 111/1997 e 167/1991, nonche' ordinanza n. 352/1995. red.: S. Evangelista
Massima n. 24384
E' manifestamente inammissibile, essendo prospettata in modo ancipite, la questione di legittimita' costituzionale della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), che indica le condizioni per l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta all'8% agli atti di trasferimento dei terreni agricoli, per supposta violazione degli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 Cost.. L'ordinanza di rimessione, ai fini del superamento della prevista decadenza dal beneficio del pagamento dell'imposta con aliquota ridotta che scatta ove nel triennio non sia prodotta la certificazione relativa al possesso dei requisiti prescritti perche' l'acquirente del terreno agricolo sia considerato imprenditore agricolo a titolo principale, chiede che valga come equipollente della certificazione la presentazione di un'attestazione provvisoria e, ad un tempo ed alternativamente, denuncia l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la sospensione del termine triennale in caso di ritardi imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato. - Cfr., sulla manifesta inammissibilita' di questioni prospettate in modo ancipite, ordinanze nn. 378/1998, 373/1998, 187/1998, 146/1998, 39/1998, 222/1995 e 73/1995. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze