Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
439/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:439

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24330

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, qualora non sia possibile sostituire il giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, il procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato in base all'art. 11 dello stesso codice, sia perche' la Corte, esaminando analoghe questioni concernenti la norma corrispondente contenuta nel codice di procedura penale del 1930 (art. 70, ultimo comma), ha gia' escluso l'ipotizzato contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, rilevando che lo spostamento della competenza non e' demandato all'insindacabile discrezionalita' di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuita' e l'efficienza della funzione giurisdizionale, sia perche' - denunciando in realta' il giudice rimettente la omessa applicazione, nei processi dei quali e' stato investito, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della eccezionalita' - la questione ha origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme puo' essere alla base dello scrutinio di legittimita' costituzionale; d'altra parte il sistema processuale consente, attraverso il rimedio del conflitto di competenza, la verifica della corretta applicazione delle norme di ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice. - Cfr., per quanto riguarda la rimessione del procedimento nel codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 168/1976 e ordinanza n. 132/1977; nel senso che le situazioni patologiche, estranee alla corretta applicazione della norma, non possono essere valutate nel giudizio di costituzionalita', sentenze nn. 40/1998 e 175/1997, nonche' ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Messina con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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