Corte costituzionale
Ordinanza n. 432/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 432/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:432
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24325
Manifesta infondatezza della questione,in quanto - posto che la configurazione del procedimento per decreto quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza, in cui e' l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al <<giudizio>> nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato, o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte processuali espresse dall'opponente -, la previsione di una anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo interrogatorio dell'indagato o in quella dell'invito a renderlo, cosi' come richiesto dal rimettente, non puo' dirsi soluzione costituzionalmente imposta alla stregua del proposto raffronto con gli altri schemi processuali che sono diversi e non comparabili. Pertanto, il mancato inserimento del procedimento per decreto nell'ambito delle modifiche processuali apportate dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 non puo' configurarsi come una omissione irragionevole o discriminatoria. Per quanto poi attiene al parametro dell'art. 24 Cost., va ribadito che anche nella disciplina del nuovo codice il decreto penale costituisce una decisione preliminare soggetta a opposizione, non risultando in alcun modo intaccato dalla scelta legislativa del 1997. - Cfr. S. nn. 344/1991, 27/1966, 170/1963, nonche' O. nn. 195/1970 e 277/1996. - Sulla struttura del procedimento monitorio, v., da ultimo, S. n. 274/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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