Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
432/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:432

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24325

Manifesta infondatezza della questione,in quanto - posto che la configurazione del procedimento per decreto quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza, in cui e' l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al <<giudizio>> nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato, o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte processuali espresse dall'opponente -, la previsione di una anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo interrogatorio dell'indagato o in quella dell'invito a renderlo, cosi' come richiesto dal rimettente, non puo' dirsi soluzione costituzionalmente imposta alla stregua del proposto raffronto con gli altri schemi processuali che sono diversi e non comparabili. Pertanto, il mancato inserimento del procedimento per decreto nell'ambito delle modifiche processuali apportate dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 non puo' configurarsi come una omissione irragionevole o discriminatoria. Per quanto poi attiene al parametro dell'art. 24 Cost., va ribadito che anche nella disciplina del nuovo codice il decreto penale costituisce una decisione preliminare soggetta a opposizione, non risultando in alcun modo intaccato dalla scelta legislativa del 1997. - Cfr. S. nn. 344/1991, 27/1966, 170/1963, nonche' O. nn. 195/1970 e 277/1996. - Sulla struttura del procedimento monitorio, v., da ultimo, S. n. 274/1997. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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