Corte costituzionale
Ordinanza n. 431/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 431/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:431
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 172 del 17 maggio 1995
- legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24328
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, i quali configurano come illecito amministrativo, e non piu' come reato, lo scarico senza autorizzazione o con superamento dei limiti tabellari proveniente da pubbliche fognature, giacche' il 'petitum' tende a reintrodurre figure di reato, in analogia a quanto previsto per gli scarichi da insediamenti produttivi, mentre, per precetto costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), spetta esclusivamente al legislatore introdurre e definire fattispecie penali o aggravare le pene. - Cfr. sentenza n. 330/1996 e ordinanze nn. 332 e 432/1996 e n. 90/1997, che hanno dichiarato inammissibili e manifestamente inammissibili analoghe questioni. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 32 della Costituzione, dal pretore di Cagliari, sezione distaccata di S. Antioco, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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