Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
429/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:429

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24324

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro costituzionale dell'art. 97 Cost., che non e' invocabile in relazione alla disciplina del processo - la natura di atti fisiologicamente <<a sorpresa>> delle misure cautelari, qual e' appunto il sequestro conservativo penale, rende non irragionevole la disciplina impugnata, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura stessa e tenuto conto che le garanzie di difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame. Peraltro - posto che la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile esclude che il difetto di simmetria tra istituti in qualche misura analoghi dell'uno e dell'altro procedimento sia, di per se', indice di irragionevolezza o di lesione del principio di eguaglianza - la disciplina per l'applicazione del sequestro conservativo civile non puo' essere assunta come 'tertium comparationis' del procedimento incidentale per l'applicazione del sequestro conservativo in sede penale. - <<In tema di inesigibilita' del contraddittorio anticipato nei procedimenti caratterizzati dell'elemento della "sorpresa", allorche' il recupero della dialettica processuale e' assicurato da strumenti di controllo successivo>>, v., 'ex plurimis', S. n. 63/1996. - Sulla piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a a quello civile, v., da ultimo, S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998. - Sul sequestro conservativo nel codice di procedura penale del 1930, v. S. n. 26/1973, 'ex multis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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