Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/1998
Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/1998
- Data di deposito
- 23 dicembre 1998
- Data di decisione
- 14 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:426
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24391
Come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare, il principio di parita' tra accusa e difesa nel processo penale non comporta necessariamente identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato. - Cfr. S. n. 363/1991. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24392
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo. A dare plausibilita' ai motivi posti dal giudice 'a quo' a base della denunciata violazione di principi di ragionevolezza e di eguaglianza, non valgono infatti ne' il richiamo alla disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen., che tale facolta', contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, riconosce invece all'imputato - giacche', come la Corte ha avuto occasione di affermare in via generale, la diversita' dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost. e d'altro canto il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - ne' il richiamo all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, in seguito alla sentenza di parziale illegittimita' n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, ammette ora, nel processo civile, il reclamo anche contro l'ordinanza con cui e' stata respinta, la domanda di sequestro conservativo - data la peculiarita' della posizione del pubblico ministero e la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile - ne', infine, il richiamo alla norma dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al pubblico ministero la facolta' di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, in quanto mentre il sequestro conservativo e' finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, e pertanto neppur esso puo' essere propriamente assunto a 'tertium comparationis'. - Riguardo ai poteri del pubblico ministero e dell'imputato in materia di impugnazioni v. S. nn. 98/1994 e 280/1995; riguardo alla normativa del sequestro conservativo nel processo civile e all'autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, v., rispettivamente, S. n. 253/1994 (gia' citata nel testo) e S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998, ed infine, circa le finalita' del sequestro preventivo nel processo penale, v. S. n. 334/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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