Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
426/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:426

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24391

Come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare, il principio di parita' tra accusa e difesa nel processo penale non comporta necessariamente identita' tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell'imputato. - Cfr. S. n. 363/1991. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24392

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 322-bis cod. proc. pen., per la mancata previsione, nello stesso, della facolta' del pubblico ministero di proporre appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo. A dare plausibilita' ai motivi posti dal giudice 'a quo' a base della denunciata violazione di principi di ragionevolezza e di eguaglianza, non valgono infatti ne' il richiamo alla disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen., che tale facolta', contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo, riconosce invece all'imputato - giacche', come la Corte ha avuto occasione di affermare in via generale, la diversita' dei poteri spettanti in materia di impugnazioni all'imputato e al pubblico ministero e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost. e d'altro canto il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale - ne' il richiamo all'art. 669-terdecies cod. proc. civ. che, in seguito alla sentenza di parziale illegittimita' n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, ammette ora, nel processo civile, il reclamo anche contro l'ordinanza con cui e' stata respinta, la domanda di sequestro conservativo - data la peculiarita' della posizione del pubblico ministero e la piena autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile - ne', infine, il richiamo alla norma dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen., che riconosce sia all'imputato che al pubblico ministero la facolta' di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, in quanto mentre il sequestro conservativo e' finalizzato alla soddisfazione di interessi patrimoniali, sia pure facenti capo allo Stato, il sequestro preventivo persegue fini pubblicistici volti alla prevenzione dei reati, e pertanto neppur esso puo' essere propriamente assunto a 'tertium comparationis'. - Riguardo ai poteri del pubblico ministero e dell'imputato in materia di impugnazioni v. S. nn. 98/1994 e 280/1995; riguardo alla normativa del sequestro conservativo nel processo civile e all'autonomia del sistema processuale penale rispetto a quello civile, v., rispettivamente, S. n. 253/1994 (gia' citata nel testo) e S. nn. 326/1997, 51/1998 e 53/1998, ed infine, circa le finalita' del sequestro preventivo nel processo penale, v. S. n. 334/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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