Corte costituzionale

Ordinanza n. 425/1998

Corte cost., ord. 23 dicembre 1998, n. 425

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
425/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:425

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 13-ter, decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
  • legge n. 82 del 15 marzo 1991
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 24292

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 13-ter del. d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82) aggiunto al testo originario dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito a sua volta con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), riguardo agli effetti sul mantenimento delle misure alternative alla detenzione (o altri benefici equiparati), applicati al condannato, in deroga ai limiti di pena altrimenti ostativi, in quanto collaboratore di giustizia, della cessazione, non per colpa dello stesso, del programma di protezione. Secondo il giudice 'a quo', infatti, la disposizione impugnata dovrebbe ritenersi incostituzionale sia se la si intenda nel senso che la revoca del programma di protezione comporti la revoca delle misure alternative (o dei benefici equiparati) - nel qual caso risulterebbero violati e il principio della finalita' rieducativa delle pene, e il principio della inviolabilita' della liberta' personale, sanciti dagli artt. 27, comma terzo, e 13 Cost. - sia se la si intenda nel senso che, nonostante la cessazione del programma di protezione, le misure alternative potrebbero essere ancora mantenute, nel qual caso si avrebbe violazione del principio di eguaglianza, sancito a sua volta dall'art. 3 Cost.. Il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che non consente che le questioni di legittimita' costituzionale siano formulate in maniera perplessa o ancipite - il che appunto si verifica quando i dubbi insorti sulla interpretazione della norma censurata siano lasciati insoluti dall'autorita' rimettente - impedisce quindi di dar seguito al promosso incidente. - Riguardo al richiamato orientamento giurisprudenziale, v. O. nn. 187/1988 e 317/1991, nonche' S. n. 1146/1988. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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