Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1998

Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 319

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
319/1998
Data di deposito
22 luglio 1998
Data di decisione
9 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:319

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
  • art. 113, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24136

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 81 e 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) denunciati in quanto, in caso di dissesto degli enti locali, prevedono forme di procedura esecutiva sotto vari aspetti lesive, ad avviso del giudice 'a quo', della 'par condicio' dei diritti dei creditori - che i poteri riconosciuti all'amministrazione ridurrebbero inoltre a meri interessi legittimi - e del principio della responsabilita' patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. Difetta infatti nell'ordinanza di rimessione la necessaria motivazione della rilevanza della questione, non desumibile neppure da una descrizione, ancorche' sommaria, della fattispecie oggetto della controversia di provenienza, che d'altra parte la diversita' di contenuto delle due norme congiuntamente denunciate non consente di ricostruire nemmeno induttivamente. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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