Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/1998
Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/1998
- Data di deposito
- 22 luglio 1998
- Data di decisione
- 9 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
- art. 113, decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24136
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 81 e 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) denunciati in quanto, in caso di dissesto degli enti locali, prevedono forme di procedura esecutiva sotto vari aspetti lesive, ad avviso del giudice 'a quo', della 'par condicio' dei diritti dei creditori - che i poteri riconosciuti all'amministrazione ridurrebbero inoltre a meri interessi legittimi - e del principio della responsabilita' patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. Difetta infatti nell'ordinanza di rimessione la necessaria motivazione della rilevanza della questione, non desumibile neppure da una descrizione, ancorche' sommaria, della fattispecie oggetto della controversia di provenienza, che d'altra parte la diversita' di contenuto delle due norme congiuntamente denunciate non consente di ricostruire nemmeno induttivamente. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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