Corte costituzionale
Ordinanza n. 308/1998
Corte cost., ord. 22 luglio 1998, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 308/1998
- Data di deposito
- 22 luglio 1998
- Data di decisione
- 9 luglio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, ultimo co., legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 24153
Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto deve escludersi la irragionevole disparita' di trattamento lamentata dal rimettente, avuto riguardo alla disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto; invero, l'ordine di demolizione imposto dal giudice penale 'ex' art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce esercizio di un potere autonomo, e non omologabile a quelli di governo del territorio riconosciuti all'autorita' amministrativa, essendo correlato alla esigenza di ristoro dell'offesa del territorio stesso. Del resto, la Corte ha sottolineato - con l'ordinanza n. 56 del 1998 - che <<l'ordine di demolizione di cui si tratta, ancorche' contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, e che esso e' comunque riesaminabile in sede di esecuzione>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione, dal pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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