Corte costituzionale
Ordinanza n. 298/1998
Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 298/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:298
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24137
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 376 cod. pen., impugnato - in relazione all'art. 378 cod. pen. - nella parte in cui non estende anche al delitto di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, la speciale causa di non punibilita' della ritrattazione riconosciuta invece in ordine al delitto (previsto dall'art. 371-bis cod. pen.) di false informazioni al pubblico ministero. Invero - a parte che, alla stregua del criterio di determinazione della competenza per materia secondo il limite edittale di pena (artt. 6 e 7 cod. proc. pen.) il favoreggiamento personale non rientra tra i delitti di cui il Tribunale rimettente puo' conoscere - sta di fatto che la possibilita' giuridica di ritrattare che si richiede di riconoscere in favore di chi sia imputato del reato di favoreggiamento personale, non potrebbe evidentemente spiegare alcun effetto sull'esito del giudizio di merito, che non concerne quel titolo di reato ne' un suo eventuale autore. Ne', a dimostrazione della rilevanza della sollevata questione, puo' trarsi valido argomento dalla incidenza della stessa - secondo la motivazione addotta sul punto dalla ordinanza di rimessione - sulla utilizzabilita' o meno, ai fini delle contestazioni, di un verbale di informazioni rese alla polizia giudiziaria da un soggetto, che peraltro neppure risulta se, e davanti a quale giudice, abbia assunto, allo stato, la veste di imputato del reato 'de quo', condizione minima, questa, per poter discutere, in concreto, della inapplicabilita' della reclamata esimente. - Sulla non fondatezza (in riferimento all'art. 3 Cost.) e la manifesta infondatezza (in relazione all'art. 24 Cost.) di analoga questione, proposta sulla mancata estensione dell'esimente al reato di favoreggiamento, ma in relazione alla riconosciuta applicabilita' della stessa al reato di falsa testimonianza, S. n. 228/1982. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, in relazione all'art. 378 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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