Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1998

Corte cost., ord. 17 luglio 1998, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:288

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24096

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento "fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione", sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112 Cost., in quanto la medesima questione, con riferimento al medesimo fatto di reato e alla medesima persona sottoposta ad indagini, e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (avendo il G.I.P. gia' fatto applicazione della norma impugnata, e gia' esaurito la propria cognizione relativa alla fase cautelare, nell'ambito della quale era stata sollevata la questione), ed in quanto la questione stessa continua a presentarsi palesemente priva di rilevanza, sia perche' il giudice rimettente e' carente di competenza per il delitto di false informazioni al p.m., sia perche' per raggiungere il fine - dichiarato dallo stesso rimettente - di acquisire nel connesso procedimento per omicidio fonti di prova mediante interrogatorio dell'indagato del delitto di false informazioni, il p.m. ben potrebbe assumere l'interrogatorio di tale soggetto in qualita' di indagato in un procedimento probatoriamente collegato. - O. n. 300/97. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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