Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/1998
Corte cost., ord. 3 luglio 1998, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/1998
- Data di deposito
- 3 luglio 1998
- Data di decisione
- 30 giugno 1998
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:250
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997
Parametri
- art. 101, Costituzione
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 24013
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza 16 febbraio 1998, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata il 29 gennaio 1997, con la quale il Senato ha statuito che le dichiarazioni per cui il Senatore Giuseppe Arlacchi e' stato rinviato a giudizio innanzi al suddetto Tribunale, per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Corrado Carnevale, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e percio' insindacabili, va dichiarato ammissibile, in sede di prima delibazione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ribadito che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal G.I.P., e' idonea per proporre il ricorso per conflitto di attribuzione, e rilevato altresi' che dall'ordinanza possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia" - come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - deve infatti ritenersi, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, che sia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma - in ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell'esercizio delle relative funzioni - sia il Senato della Repubblica - in quanto ciascuna Camera del Parlamento e' competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono legittimati ad essere parti. Mentre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente menomata dalla indicata deliberazione. - V. O. nn. 37/1998, 469/1997, 442/1997, 251/1997, 325/1997, 179/1998 e 178/1998, nonche' S. n. 375/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, sezione giudice per le indagini preliminari, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
Testo integrale
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