Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/1998
Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:206
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23949
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del giudice che, nel dibattimento, abbia pronunciato ordinanza applicativa di misura cautelare personale (nella specie: divieto di dimora) o di rigetto di riesame della stessa, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati. Invero, come la Corte ha gia' rilevato nel dichiarare inammissibile, e successivamente manifestamente inammissibile, analoga questione, l'esito prefigurato nell'ordinanza di rimessione finirebbe con l'attribuire alle parti la potesta' di determinare l'incompatibilita' nel corso di un giudizio del quale il giudice e' gia' investito, sicche' lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui e' tenuto a seguito dell'istanza di una parte, esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe - o potrebbe ottenere di essere - distolto. Ne', rispetto a quelli gia' esaminati e respinti, vengono nel caso prospettati dal giudice 'a quo' profili o argomenti nuovi. - v. S. n. 51/1997 e O. n. 366/1997. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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