Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1998

Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
205/1998
Data di deposito
3 giugno 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924
  • art. 54, legge n. 312 del 11 luglio 1980
  • legge n. 821 del 14 agosto 1971

Parametri

Massime

Massima n. 23962

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, giacche', come la Corte ha affermato nel dichiarare inammissibile identica questione (sentenza n. 273 del 1997), si tratta di disposizione dell'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media che ha natura di regolamento e che non e' suscettibile, in quanto norma secondaria, di essere oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. - Cfr. S. n. 273/1997. red.: S. Evangelista

Massima n. 23963

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge, indicata soltanto nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza nelle scuole medie e nelle scuole secondarie - cui peraltro e' attribuita, in aggiunta allo stipendio, un'indennita' in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituto scolastico - del medesimo trattamento economico previsto per i presidi di ruolo, giacche', come la Corte ha affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 273 del 1997), il trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo tiene conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso ed e' quindi oggettivamente ancorato ad una diversa qualita' del lavoro con la quale la medesima funzione e' espletata, non potendosi, d'altra parte, invocare i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione per conseguire miglioramenti retributivi. - Cfr. S. n. 273/1997. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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