Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1998

Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
203/1998
Data di deposito
3 giugno 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:203

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23946

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., nei confronti dell'art. 34 - in relazione all'art. 321, comma 3 - cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra i casi nei quali il giudice non puo' partecipare al giudizio, anche quello del giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini preliminari, abbia confermato, con il rigetto di istanza di revoca, o disposto, con la emissione del relativo decreto, la misura cautelare reale del sequestro preventivo. Invero, come la Corte costituzionale ha gia' affermato, nel dichiarare non fondata analoga questione - e senza che nel caso, rispetto a quelli gia' esaminati, vengano prospettati dai giudici 'a quibus' profili o argomenti nuovi - le misure cautelari reali, essendo per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' comportare pericoli, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sicche' per la loro adozione manca quella incisiva valutazione prognostica della responsabilita' dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in contrasto col principio del giusto procedimento; ne' vi e', per le due diverse categorie di misure cautelari, personali o reali, una identita' di presupposti, in ordine alla valutazione da operarsi dal giudice, tale da esigere, quanto al regime delle incompatibilita', l'applicazione della stessa disciplina. E d'altra parte, anche se nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali, la valutazione di merito non e' imposta dal tipo dell'atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso procedimento, di una eventuale valutazione di responsabilita', andra' pur sempre accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione. - V., sulla questione in oggetto, S. n. 66/1997, e sul possibile ricorso all'astensione o alla ricusazione, S. n. 308/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 34, comma 2, in relazione all'art. 321, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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