Corte costituzionale
Ordinanza n. 20/1998
Corte cost., ord. 18 febbraio 1998, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 20/1998
- Data di deposito
- 18 febbraio 1998
- Data di decisione
- 12 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 8, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 10, comma 1, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 10, comma 3, legge n. 574 del 11 novembre 1996
- art. 10, comma 4, legge n. 574 del 11 novembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23687
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della Costituzione, giacche' le norme denunciate dettano la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento, ma non riguardano fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i giudici rimettenti non devono fare applicazione, riguardando le imputazioni per cui essi procedono scarichi provenienti da frantoi oleari effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996. red.: S. Di Palma
Massima n. 23783
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge 11 novembre 1976, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, mancando nelle ordinanze di rimessione l'esposizione del fatto che chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle quali la legge subordina la causa di non punibilita' per le violazioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 commesse prima della entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, come pure mancando la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge decaduti. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della Costituzione, dai pretori di Terni e di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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