Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1998

Corte cost., ord. 20 maggio 1998, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
183/1998
Data di deposito
20 maggio 1998
Data di decisione
8 maggio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
  • art. 22, comma 1, lett. f), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983
  • art. 2, comma 2, n. 1, legge n. 457 del 5 agosto 1978
  • art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 23907

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 115, 117, 118 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 2, comma 2, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 - con il quale si attribuisce ad un organismo governativo (CIPE) il compito di fissare principi direttivi, vincolanti per il legislatore regionale, in materia di assegnazione e decadenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica - e dell'art. 22, comma 1, lett. e), in relazione alla successiva lettera f) ed all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, dove, in conformita', su alcuni punti, e in difformita', su altri, dai criteri stabiliti dal CIPE nella deliberazione 19 novembre 1981, si prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di godimento di un reddito immobiliare superiore ad una determinata soglia, anche quando il reddito non derivi dalla titolarita' di diritti reali su "alloggi". Il TAR rimettente, infatti, non ha preso in esame la deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995 - anteriore alla ordinanza di rinvio - con la quale sono stati dettati nuovi criteri generali per le assegnazioni, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione puo' essere annullata o revocata, e non ha quindi esplicitato - come avrebbe dovuto - se il mutamento del quadro di riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie, il che si risolve in una assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza. - Nello stesso senso, su identica questione, O. n. 402/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e 22, primo comma, lett. e) in relazione alla lett. f) ed all'art. 2, primo comma, lett. d) della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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