Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/1998

Corte cost., ord. 20 maggio 1998, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
179/1998
Data di deposito
20 maggio 1998
Data di decisione
8 maggio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:179

Norme oggetto del giudizio

  • decreto Corte d'appello Brescia del 3 novembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 23933

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Vittorio Sgarbi, nei confronti della Corte d'appello di Brescia, sezione penale seconda, in relazione al decreto di citazione a giudizio con cui era stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni e valutazioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva dell'11 dicembre 1994 - ricorso formulato in base all'assunto che, dovendo le dichiarazioni incriminate ritenersi insindacabili in forza dell'art. 68, primo comma, Cost., si era avviato da parte della Corte d'appello un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi terzo e quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilita' costituito dalla sussistenza attuale della "materia di conflitto", v., in riferimento pero' a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza sui processi civile e penale e sulla facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997, ed inoltre S. nn. 129/1996, 1150/1988 e 443/1993. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti della Corte di appello di Brescia, sezione seconda penale, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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