Corte costituzionale
Ordinanza n. 178/1998
Corte cost., ord. 20 maggio 1998, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 178/1998
- Data di deposito
- 20 maggio 1998
- Data di decisione
- 8 maggio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:178
Norme oggetto del giudizio
- richiesta Procura Repubblica presso trib. Milano del 19 giugno 1996
- decreto G.U.P. del Tribunale di Roma del 30 novembre 1997
Parametri
- art. 102, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 68, Costituzione
- art. 67, Costituzione
Massime
Massima n. 23932
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Sgarbi nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, del primo, e del decreto che dispone il giudizio, del secondo, con cui, in riferimento ad uno stesso fatto, costituito dalle opinioni espresse dallo Sgarbi nel corso di una manifestazione politica svoltasi a Milano, in vista delle elezioni, il 27 marzo 1996, successivamente riportate da quotidiani, gli si e' contestato il delitto di diffamazione a mezzo stampa - ricorso formulato in base all'assunto che con gli atti suddetti, in contrasto con le norme (artt. 21 e 68, comma primo, Cost.) sulla liberta' di manifestazione del pensiero e sull'immunita' parlamentare, si era dato luogo ad un conflitto con il Parlamento per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, gia' in sede di prima delibazione (art. 37, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilita' da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potesta' di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, e' attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, il potere di valutare, incidentalmente, la sindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare, spetta all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facolta' del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorita' giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non puo' essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorita' giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilita' costituzionale dalla sussistenza attuale della "materia del conflitto", v., in riferimento pero' a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza sui processi penale e civile, e sulla facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997 ed inoltre S. nn. 129/1996, 110/1988 e 443/1993. red. S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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