Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/1998
Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/1998
- Data di deposito
- 8 maggio 1998
- Data di decisione
- 4 maggio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:165
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23868
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, nella fattispecie, manca il presupposto necessario alla configurazione di una responsabilita' dell'amministrazione in conseguenza di un atto amministrativo - cioe' l'accertamento della illegittimita' dell'atto o del comportamento dell'amministrazione stessa - che, dalla prospettazione del Tribunale rimettente, appare essere ancora all'esame del giudice amministrativo. Invero, la previa definizione della controversia sulla illegittimita' dell'atto di diniego della concessione edilizia (attivita' provvedimentale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa. Pertanto, la dichiarata rilevanza della questione medesima e' meramente ipotetica, e non attuale, essendo prematuro il dubbio di legittimita' costituzionale: per applicare l'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della risoluzione della controversia amministrativa non doveva, infatti, necessariamente essere affrontato e risolto in via preliminare il dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2043 c.c., <<anche perche' - secondo la valutazione dello stesso giudice rimettente - si configuravano nel contempo posizioni di diritti soggettivi coesistenti con interessi legittimi>>. (Nella specie, nel corso di un giudizio promosso dall'Ente Risorse Idriche Molisane contro il Comune di Civitanova del Sannio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo diniego della concessione edilizia per la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque del gruppo "Pincio", il Tribunale di Isernia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 2043 c.c., precisando che l'oggetto della causa civile riguardava il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca da parte del CIPE del finanziamento di . 5.903.000.000 concesso per l'esecuzione delle opere indicate nonche' il danno relativo al sottodimensionamento dello sfruttamento delle potenzialita' delle condotte idriche oltre al mancato introito di entrate connesse alla captazione delle acque, e, da ultimo, alla non avvenuta consegna dei lavori all'impresa appaltatrice). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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