Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1998

Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
165/1998
Data di deposito
8 maggio 1998
Data di decisione
4 maggio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:165

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23868

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, nella fattispecie, manca il presupposto necessario alla configurazione di una responsabilita' dell'amministrazione in conseguenza di un atto amministrativo - cioe' l'accertamento della illegittimita' dell'atto o del comportamento dell'amministrazione stessa - che, dalla prospettazione del Tribunale rimettente, appare essere ancora all'esame del giudice amministrativo. Invero, la previa definizione della controversia sulla illegittimita' dell'atto di diniego della concessione edilizia (attivita' provvedimentale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa. Pertanto, la dichiarata rilevanza della questione medesima e' meramente ipotetica, e non attuale, essendo prematuro il dubbio di legittimita' costituzionale: per applicare l'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della risoluzione della controversia amministrativa non doveva, infatti, necessariamente essere affrontato e risolto in via preliminare il dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2043 c.c., <<anche perche' - secondo la valutazione dello stesso giudice rimettente - si configuravano nel contempo posizioni di diritti soggettivi coesistenti con interessi legittimi>>. (Nella specie, nel corso di un giudizio promosso dall'Ente Risorse Idriche Molisane contro il Comune di Civitanova del Sannio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo diniego della concessione edilizia per la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque del gruppo "Pincio", il Tribunale di Isernia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 2043 c.c., precisando che l'oggetto della causa civile riguardava il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca da parte del CIPE del finanziamento di . 5.903.000.000 concesso per l'esecuzione delle opere indicate nonche' il danno relativo al sottodimensionamento dello sfruttamento delle potenzialita' delle condotte idriche oltre al mancato introito di entrate connesse alla captazione delle acque, e, da ultimo, alla non avvenuta consegna dei lavori all'impresa appaltatrice). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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