Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1998

Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
160/1998
Data di deposito
8 maggio 1998
Data di decisione
4 maggio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:160

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23884

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., nella parte in cui "subordina la possibilita' di riassumere il processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio (passata in giudicato), anziche' con la sentenza di primo grado", in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela - con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione denunziata, come interpretata dal rimettente, trova una razionale giustificazione nella necessita' che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre e' ancora 'sub iudice' il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonche' l'oggetto e i limiti di tale obbligo; ed in quanto l'invocato parametro dell'art. 97, comma primo, Cost. non e' pertinente, tenuto conto che il principio del buon andamento della p.a., pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - S. n. 94/1996; O. nn. 99/1996, 147/1996, 159/1996 e 275/1996; 63/1997, 103/1997 e 168/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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