Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1998

Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 24044

Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che - come gia' rilevato dalla Corte nella sentenza n. 166 del 1982 - la 'ratio' della normativa denunziata (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante <<Nuove norme contro la criminalita'>>), consiste nell'esigenza che l'autorita' locale di pubblica sicurezza sia posta in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio di sua competenza, nonche' i luoghi in cui sono custodite e i nomi dei detentori; deve escludersi l'irrazionalita' della disciplina in esame e si deve riconoscere che la determinazione delle pene, per le ipotesi in cui la possibilita' di controllo sia vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalita' spettante al legislatore. Pertanto, non risulta alcuna sproporzione tra l'entita' della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - Cfr. S. n. 285/1991. red.: G. Leo

Massima n. 24045

Per quanto attiene al parametro costituzionale dell'art. 97, primo comma, Cost., la Corte ha piu' volte affermato che <<il principio di buon andamento si riferisce anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione>>. - Cfr., da ultimo, S. nn. 385/1997 e 122/1997 nonche' O. nn. 189/1997, 168/1997, 103/1997 e 7/1997. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione, dal tribunale di Casale Monferrato con

l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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