Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/1998
Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 24044
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che - come gia' rilevato dalla Corte nella sentenza n. 166 del 1982 - la 'ratio' della normativa denunziata (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante <<Nuove norme contro la criminalita'>>), consiste nell'esigenza che l'autorita' locale di pubblica sicurezza sia posta in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio di sua competenza, nonche' i luoghi in cui sono custodite e i nomi dei detentori; deve escludersi l'irrazionalita' della disciplina in esame e si deve riconoscere che la determinazione delle pene, per le ipotesi in cui la possibilita' di controllo sia vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalita' spettante al legislatore. Pertanto, non risulta alcuna sproporzione tra l'entita' della sanzione penale e il disvalore dell'illecito commesso. - Cfr. S. n. 285/1991. red.: G. Leo
Massima n. 24045
Per quanto attiene al parametro costituzionale dell'art. 97, primo comma, Cost., la Corte ha piu' volte affermato che <<il principio di buon andamento si riferisce anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione>>. - Cfr., da ultimo, S. nn. 385/1997 e 122/1997 nonche' O. nn. 189/1997, 168/1997, 103/1997 e 7/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, dal tribunale di Casale Monferrato con
l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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