Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1997
Corte cost., sent. 4 marzo 1997, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1997
- Data di deposito
- 4 marzo 1997
- Data di decisione
- 26 febbraio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
- art. 2, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
- art. 3, legge della Regione siciliana del 24 marzo 1996
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. r), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 51, Costituzione
- art. 22, comma 6, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 23213
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale la pur ampia discrezionalita' spettante al legislatore nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici, non si sottrae al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' proclamati dall'art. 97, primo comma, Cost., secondo i canoni della non arbitrarieta' e della ragionevolezza, e' applicabile anche alla disciplina dei rapporti d'impiego - in quanto idonei a condizionare il funzionamento dell'amministrazione pubblica - in tutti i loro momenti, dalla costituzione all'estinzione. Ne', al riguardo, puo' assumere rilievo la natura di diritto pubblico o privato (distinzione, del resto, recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione piu' recente) e neppure la stabilita' del rapporto d'impiego (a tempo determinato, indeterminato o di ruolo) tra l'amministrazione e i suoi dipendenti. - Cfr. S. nn. 1/1989, 10/1980, 123/1968 e 52/1981. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23214
Dai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' posti dall'art. 97, primo comma, Cost., deriva che l'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche - fuori dei casi in cui si tratti della protezione, in base a previsioni normative, di situazioni giuridiche acquisite, che giustifichino la creazione di posti in soprannumero - non puo' rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell'oggettiva necessita' di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni. Atteso che, qualora tale valutazione, - necessaria non soltanto per il personale di ruolo ma anche quando, per compiti di natura temporanea (definita o no) il personale di ruolo debba essere affiancato da altro personale, reclutato attraverso diverse, meno stabili e piu' flessibili, forme di assunzione - non venisse operata, si finirebbe, incrementando inutilmente, e quindi irragionevolmente, il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per subordinare l'interesse pubblico a quello del personale, con una inversione di priorita', gia' ritenuta dalla Corte, anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull'impiego pubblico (artt. 2, comma 1, lett. r), e comma 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 22, commi 6 e 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724) incostituzionale. I richiamati principi invero non vietano che l'impiego presso le pubbliche amministrazioni - come del resto qualsiasi rapporto d'impiego - possa essere finalizzato a interessi pubblici ulteriori rispetto a quelli propri delle amministrazioni stesse (principalmente l'interesse all'occupazione) e possa per questo essere oggetto di speciali normative incentivanti, ma tali eventuali interessi possono essere soltanto aggiuntivi e non sostitutivi. - Cfr. S. nn. 205/1996, 728/1988, 484/1991, 1/1989, 123/1968, 477/1995, 250/1993 e 63/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23215
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. - assorbiti gli altri profili di illegittimita' dedotti dal ricorrente Commissario dello Stato - l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale, ai fini della progettata inventariazione e catalogazione computerizzata dei beni culturali, archeologici, monumentali, storici, artistici ecc., esistenti in Sicilia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi, senza soluzione di continuita', del personale di cui all'art. 111 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 25 (come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34) utilizzato nelle gia' intraprese campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia, ed al riguardo si statuisce che i contratti di diritto privato a termine stipulati dall'Amministrazione regionale con tale personale "sono trasformati a tempo indeterminato". Con la normativa censurata, infatti, senza alcuna esplicita valutazione da parte del legislatore regionale e in assenza di qualunque verifica circa lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei progetti di catalogazione, per la parte gia' messa in opera, si rompe il rapporto di congruenza - richiesto dal richiamato precetto costituzionale e puntualmente rispettato nella precedente disciplina - tra la temporaneita' dei compiti e la temporaneita' del rapporto d'impiego, in quanto, mentre il fine perseguito e' ancora la realizzazione di un programma destinato ad esaurirsi con la sua realizzazione, contraddittoriamente il personale chiamato a realizzarlo viene a fruire di un contratto a tempo indeterminato, con una netta inversione - non consentita dall'art. 97 Cost. - dell'ordine di priorita' tra le esigenze dell'amministrazione e l'interesse del personale all'impiego, e conseguente indebita riduzione della legge in questione a esclusivo strumento di garanzia occupazionale. Ne' in contrario puo' sostenersi - in mancanza, nella normativa impugnata, di qualsiasi disposizione in tal senso - che i contratti di lavoro a tempo indeterminato da essa previsti darebbero origine solo ad una forma di "avventiziato", destinato a cessare con l'esaurirsi dei compiti per cui vengono posti in essere. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23216
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. - restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' prospettati dal ricorrente Commissario dello Stato - gli artt. 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, in base ai quali, nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 111 della legge regionale 10 settembre 1994, n. 25, per la costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, -sia con i soggetti gia' temporaneamente utilizzati nella rilevazione per il recupero del barocco siciliano, di cui all'art. 1, lett. e), del d.l. 7 settembre 1987, n. 371 (convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 449) e per il progetto denominato "patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani", di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160; sia con il personale impiegato per le catalogazioni esterne dalle sovrintendenze siciliane con regolari contratti, che abbia consegnato i lavori, oggetto dei singoli incarichi, entro il 31 dicembre 1995 - contratti di lavoro a tempo determinato. Le norme censurate, infatti, prescindono totalmente - e per la mancanza di un termine, e per la indeterminatezza temporale dei programmi - da qualunque valutazione di congruenza tra la durata del rapporto e la natura dei compiti da svolgere, e tale carenza costituisce di per se' lesione del richiamato precetto costituzionale. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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