Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1997

Corte cost., sent. 28 febbraio 1997, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1997
Data di deposito
28 febbraio 1997
Data di decisione
12 febbraio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:51

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23135

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha applicato una misura coercitiva al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il giudizio, in quanto l'esito prefigurato dal Tribunale rimettente - e cioe' l'incompatibilita' del giudice al medesimo giudizio del quale e' stato gia' investito, in ragione del compimento di un atto processuale cui e' tenuto, a seguito dell'istanza di una parte - finirebbe col rimettere alle parti la permanenza della titolarita' del giudizio in capo al giudice che procede, comportando un effetto non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto. - V. S. n. 432/1995, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. red.: G. Leo

Massima n. 23136

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo

Massima n. 23137

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., "nella parte in cui", secondo l'interpretazione che il giudice 'a quo' considera diritto vivente, "preclude, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza", in quanto - posto che, con sentenza n. 71 del 1996, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che, nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari, non prevedono la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio - tale decisione si riflette anche sulla revoca e sulla sostituzione delle misure cautelari, non avendo piu' il decreto che dispone il giudizio il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile condanna. - Cfr., oltre alla sentenza n. 71/1996, citata nella massima che precede, le O. nn. 123/1996, 212/1996 e 314/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe;

del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 del cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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