Corte costituzionale

Sentenza n. 463/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 463

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
463/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:463

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1° giugno 1989
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 23626

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), l'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione non e' tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente, in quanto - posto che, superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale organizzato e gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicita', e' venuta meno la possibilita' di collegare le limitazioni di responsabilita' alla necessita' di garantire la discrezionalita' dell'Amministrazione, trattandosi dell'organizzazione di un pubblico servizio che, gestito in forma di monopolio, configura una forma di partecipazione dello Stato all'attivita' economica; che il rapporto tra Amministrazione delle poste ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali; che la progressiva assimilazione alla disciplina di diritto comune e' ancor piu' accentuata nella prospettiva della trasformazione, gia' attuata, dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella, prevista ed in corso di realizzazione, di societa' per azioni (art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994; e art. 2, comma 27, l. n. 662 del 1996), risultando cosi' confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non piu' qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; che, pertanto, nella disciplina della responsabilita' per inadempimento inerente ai servizi postali viene meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'Amministrazione, all'ente e alla societa' che li organizza e fornisce, mentre diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio, i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilita' per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi; che, negli aspetti generali, i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, da analoghi servizi propri dell'attivita' bancaria; che i relativi contratti, pur nella loro particolare regolamentazione, non hanno caratteristiche tali da presentare elementi di differenziazione idonei a giustificare l'esclusione generalizzata di qualsiasi responsabilita' per il colpevole inadempimento da parte dell'Amministrazione postale, in assenza di una disciplina speciale specificamente e ragionevolmente derogatoria; e che, in particolare, gli assegni postali localizzati costituiscono titoli di credito, per i quali e' gia' verificata la provvista di fondi corrispondenti, da riscuotere solo presso l'ufficio postale di destinazione, e che, in ragione delle caratteristiche ad essi proprie, in caso di smarrimento o sottrazione prima del recapito al beneficiario, possono essere rinnovati subito dopo il periodo di validita' dell'assegno - non rispecchia esigenze ancorate alla oggettiva configurazione ed organizzazione di questo servizio, e quindi al canone della ragionevolezza, la assoluta esclusione di qualsiasi responsabilita' per il colpevole ed ingiustificato ritardo dell'Amministrazione nel rinnovo di tali titoli. - S. nn. 303/1988, 50/1992 e 74/1992. red.: S. Di Palma

Massima n. 23627

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 28 e 43 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (in relazione alla norma che limita la responsabilita' dell'Amministrazione per il servizio postale, escludendo l'obbligo del risarcimento, oltre l'indennita' commisurata a dieci volte al diritto di raccomandazione, nel caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata), in quanto - posto che il servizio postale ha caratteristiche del tutto peculiari, essendo diretto a rendere effettiva, per tutti, la possibilita' di corrispondenza, garantendone la liberta' e la segretezza; e che tale servizio e' esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione postale universale, secondo una disciplina che rispecchia nella determinazione dei limiti della responsabilita', principi comuni, essendo, in particolare, predeterminata la corresponsione di un'indennita', indipendentemente dalla prova del danno ma anche come limite al risarcimento, in caso di perdita della corrispondenza - non vi e' una esclusione di responsabilita' ma la predeterminazione dell'indennizzo in rapporto ad un danno non prevedibile da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori (v. massima A). red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28 e 43 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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