Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 454

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
454/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:454

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, legge n. 816 del 27 dicembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23703

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (<<Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali>>), il quale, nel disciplinare il trattamento economico spettante agli assessori degli enti locali, dispone che i parlamentari nazionali o europei nonche' i consiglieri regionali possano percepire solo le indennita' di presenza, e non quelle di carica, previste dalla legge medesima, in quanto - premesso che la Corte, gia' da tempo, ha affermato che il legislatore ha l'obbligo di porre in essere le condizioni indispensabili per consentire anche ai meno abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse (v. sentenza n. 24 del 1968) - anche se l'istituto dell'indennita' si e' andato estendendo dal Parlamento alle Regioni ed altresi' alle Province ed ai Comuni (v. sentenza n. 193 del 1981), la compiuta disciplina delle implicazioni di ordine economico, connesse all'attivita' pubblica svolta, rimane nondimeno affidata, ferma restando la garanzia del posto di lavoro espressamente prevista dall'art. 51, terzo comma, Cost., alle scelte discrezionali del legislatore (v., tra le altre, le sentenze nn. 35 e 193 del 1981 e 52 del 1997). Inoltre, le indennita' considerate costituiscono un ristoro forfettario per le funzioni svolte, rimesso al legislatore sia nell'entita' sia nei limiti in cui puo' consentirsene il cumulo, come confermano quei precedenti della giurisprudenza costituzionale, che, a proposito dell'indennita' di carica, hanno escluso qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego ed hanno, del pari, rilevato che l'indennita' percepita dai parlamentari ha sempre assunto, nei presupposti e nelle finalita', connotazioni distinte dalla predetta retribuzione (v. sentenza n. 289 del 1994). red.: G. Leo

Massima n. 23705

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (<<Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali>>), il quale, nel disciplinare il trattamento economico spettante agli assessori degli enti locali, dispone che i parlamentari nazionali o europei nonche' i consiglieri regionali possano percepire solo le indennita' di presenza, e non quelle di carica, previste dalla legge medesima, in quanto - premesso che <<il principio di eguaglianza, implicando un giudizio di relazione in virtu' del quale a situazioni eguali deve corrispondere una identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, postula una valutazione di ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore nell'omologare ovvero nel differenziare le varie situazioni>> - alla stregua di un siffatto criterio, la disposizione non puo' reputarsi illegittima, ove si consideri, da un canto, la discrezionalita' di cui gode il legislatore e, dall'altro, la funzione di semplice ristoro forfettario, e non di completa reintegrazione delle perdite economiche, delle indennita'. Pertanto, non appare arbitraria o irragionevole una disciplina che prescinde dalle situazioni in cui concretamente versano gli interessati, essendo altresi' difficile, se non addirittura irrealizzabile, l'accertamento della diversa entita' del pregiudizio economico che ciascun cittadino subisce a causa dell'assunzione di cariche pubbliche, in relazione alle peculiari fonti del suo reddito. - Cfr. S. n. 89/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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