Corte costituzionale
Sentenza n. 405/1997
Corte cost., sent. 17 dicembre 1997, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 405/1997
- Data di deposito
- 17 dicembre 1997
- Data di decisione
- 10 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:405
Norme oggetto del giudizio
- art. 138, comma 1, n. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 11, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 23671
A conferma di decisione gia' adottata sulla medesima normativa, vanno respinte le censure proposte, sotto il profilo della lamentata incidenza di essa sull'attivita' e sul diritto al lavoro dell'interessato, nei confronti degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali, al venir meno del previsto requisito del !"non aver riportato condanna per delitto", la nomina, con decreto prefettizio, a guardia giurata non puo' essere rinnovata. A modificare il gia' seguito indirizzo non valgono infatti i richiami del giudice 'a quo' alle sentenze della Corte costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi automatici di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per lesione del principio di gradualita' giacche', mentre per i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza in base alla legge 18 gennaio 1992, n. 16), secondo il principio affermato in quella giurisprudenza e' necessario ponderare ogni singolo caso attraverso il procedimento disciplinare, nell'"accesso all'impiego" - sia che si tratti di impiego pubblico, sia che si tratti di lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa - occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore. Pertanto, poiche' i tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate, differenziandole da altri prestatori d'opera, giustificano l'adottato meccanismo autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, va esclusa sia la irragionevolezza del disposto denunciato, sia il contrasto con gli artt, 4 e 35 Cost. i quali, a parte che nell'ordinanza di rinvio vengono richiamati in modo solo generico, in una situazione del tutto particolare come quella in questione non possono utilmente invocarsi. Pur se va riconosciuto - dato che la materia, come anche l'autorita' rimettente ammette, si presta a varie soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - che gli argomenti addotti ripropongono, anche in riferimento al caso in oggetto, il tema della revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. - Sulle norme oggetto dell'attuale impugnativa e su altre concernenti anch'esse le guardie giurate, v. S. n. 326/1995 e in precedenza O. n. 272/1992 e S. n. 766/1988. Sulla necessaria non automaticita' dei provvedimenti di decadenza dall'impiego in seguito a condanna, v. in particolare, S. n. 197/1993 e oltre a questa S. nn. 16/1991, 15/1990 40/1990. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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