Corte costituzionale

Sentenza n. 405/1997

Corte cost., sent. 17 dicembre 1997, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
405/1997
Data di deposito
17 dicembre 1997
Data di decisione
10 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:405

Norme oggetto del giudizio

  • art. 138, comma 1, n. 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 11, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 23671

A conferma di decisione gia' adottata sulla medesima normativa, vanno respinte le censure proposte, sotto il profilo della lamentata incidenza di essa sull'attivita' e sul diritto al lavoro dell'interessato, nei confronti degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali, al venir meno del previsto requisito del !"non aver riportato condanna per delitto", la nomina, con decreto prefettizio, a guardia giurata non puo' essere rinnovata. A modificare il gia' seguito indirizzo non valgono infatti i richiami del giudice 'a quo' alle sentenze della Corte costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi automatici di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per lesione del principio di gradualita' giacche', mentre per i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza in base alla legge 18 gennaio 1992, n. 16), secondo il principio affermato in quella giurisprudenza e' necessario ponderare ogni singolo caso attraverso il procedimento disciplinare, nell'"accesso all'impiego" - sia che si tratti di impiego pubblico, sia che si tratti di lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa - occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore. Pertanto, poiche' i tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate, differenziandole da altri prestatori d'opera, giustificano l'adottato meccanismo autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, va esclusa sia la irragionevolezza del disposto denunciato, sia il contrasto con gli artt, 4 e 35 Cost. i quali, a parte che nell'ordinanza di rinvio vengono richiamati in modo solo generico, in una situazione del tutto particolare come quella in questione non possono utilmente invocarsi. Pur se va riconosciuto - dato che la materia, come anche l'autorita' rimettente ammette, si presta a varie soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - che gli argomenti addotti ripropongono, anche in riferimento al caso in oggetto, il tema della revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. - Sulle norme oggetto dell'attuale impugnativa e su altre concernenti anch'esse le guardie giurate, v. S. n. 326/1995 e in precedenza O. n. 272/1992 e S. n. 766/1988. Sulla necessaria non automaticita' dei provvedimenti di decadenza dall'impiego in seguito a condanna, v. in particolare, S. n. 197/1993 e oltre a questa S. nn. 16/1991, 15/1990 40/1990. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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