Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1997

Corte cost., sent. 17 dicembre 1997, n. 404

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
404/1997
Data di deposito
17 dicembre 1997
Data di decisione
10 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:404

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 14 del 12 marzo 1984
  • art. 4, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 14 del 12 marzo 1984

Parametri

Massime

Massima n. 23609

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge della Regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 14, recante: "Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi", <<laddove, in ordine all'esame del piano di recupero da parte della Regione, prevede, oltre ad un meccanismo di tacito assenso, un termine di decadenza per l'esercizio delle attribuzioni regionali, con la richiesta di modificazioni, la cui comunicazione al Comune deve avvenire entro lo stesso termine>>, in quanto -premesso che la pianificazione urbanistica di secondo grado, cioe' quella attuativa (di iniziativa pubblica o privata) di piani regolatori generali o di strumenti di programmazione urbanistica primaria e' ormai configurata come procedura subordinata e quindi dipendente dalla pianificazione primaria, come tale lasciata non solo alla determinazione propositiva del Comune, ma rientrante, nella maggior parte dei casi, anche nella sfera decisionale esclusiva di approvazione dello stesso Comune- l'istituto del silenzio-assenso non e' per sua natura incompatibile con le procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa e secondaria e, percio', con quelle dei piani di recupero, i quali hanno, appunto, la caratteristica di strumenti secondari che devono rispettare le previsione della pianificazione generale o di coordinamento e non possono avere valore di variante alla stessa. Allo stesso modo non e' escluso che il legislatore statale (con norme di principio) e quello regionale (con normativa di dettaglio) possano fissare, nell'ambito dell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, termini di decadenza per gli interventi di controllo o di verifica attribuiti alla Regione nei casi previsti, con la conseguenza che il decorso del tempo in mancanza di intervento regionale puo' consentire al Comune di completare l''iter' di approvazione del piano attuativo. - V., tra le altre, S. nn. 262/1997 e 169/1994, nelle quali si sottolinea che, <<in linea di principio, al legislatore non e' precluso sul piano costituzionale - nell'ambito della fase di abilitazione a lavori edilizi - la qualificazione in termini di silenzio-assenso del decorso del tempo entro il quale l'amministratore competente deve concludere il procedimento ed adottare il provvedimento>>. La Corte <<ha invece avuto occasione di censurare la diversa ipotesi di legge regionale che prevedeva il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali, per la duplice valenza sia urbanistica sia ambientale, anche in quanto l'approvazione regionale ricomprende tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli idrogeologici forestali ecc., nonche' il parere ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431. Pertanto, per quest'ultimo profilo ambientale, opera il principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni in materia ambientale, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non puo' avere valore di assenso>>; cfr. S. nn. 26/1996 e 302/1988, 'ex multis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge della Regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 14 (Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione II, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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