Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1997

Corte cost., sent. 17 dicembre 1997, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
403/1997
Data di deposito
17 dicembre 1997
Data di decisione
10 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:403

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 30-ter, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 23602

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma 2, Cost., l'art. 30-ter, comma 5, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che e' stato piu' volte sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei minori puo' confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilita' del trattamento del detenuto minorenne - la disposizione impugnata compromette irrimediabilmente, in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile. - S. nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 296/1997. red.: S. Di Palma

Massima n. 23603

Non e' fondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, l. n. 354 del 1975 (divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale), in quanto la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della liberta', e dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa relativamente a tale nuovo fatto di reato (v. Massima A). - S. n. 296/97. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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