Corte costituzionale
Sentenza n. 403/1997
Corte cost., sent. 17 dicembre 1997, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 403/1997
- Data di deposito
- 17 dicembre 1997
- Data di decisione
- 10 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:403
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 30-ter, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 23602
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31, comma 2, Cost., l'art. 30-ter, comma 5, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 9, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni, in quanto - posto che e' stato piu' volte sottolineato come l'assoluta parificazione tra adulti e minori in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei minori puo' confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilita' del trattamento del detenuto minorenne - la disposizione impugnata compromette irrimediabilmente, in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile. - S. nn. 125/1992, 168/1994, 109 e 296/1997. red.: S. Di Palma
Massima n. 23603
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, l. n. 354 del 1975 (divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale), in quanto la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della liberta', e dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa relativamente a tale nuovo fatto di reato (v. Massima A). - S. n. 296/97. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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