Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1997

Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
384/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:384

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23702

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 79, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (<<Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi>> - il quale, prevedendo che il reddito di una impresa minore non puo' essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 80 dello stesso testo unico per un valore di ricavi non superiore a 18 milioni di lire, imporrebbe <<al contribuente di dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata dal legislatore senza offrirgli la possibilita' di fornire prova contraria>> - in quanto, premesso che, relativamente alla denunciata violazione del principio di eguaglianza, la Corte ha gia' avuto modo di affermare (ordinanza n. 246 del 1993) che la diversa disciplina prevista per i contribuenti che si avvalgono del regime della contabilita' semplificata, rispetto a quelli che adottano il regime della contabilita' ordinaria, e' giustificata dalla diversita' delle situazioni poste a confronto; il regime della contabilita' semplificata e' il frutto di una libera opzione del contribuente, che, a tale fine, considera i vantaggi e i rischi che questa comporta. Ed invero, il predetto regime e' stato previsto per le imprese minori prevalentemente allo scopo di agevolare e di rendere meno onerosa la tenuta delle scritture contabili, consentendo alle stesse di limitarsi alla tenuta di registri a fini IVA e del registro dei beni ammortizzabili. - Cfr., tra le altre, S. n. 3/1988, nella quale la Corte ha rilevato che <<al contribuente rimane la facolta' di optare per il regime ordinario, potendo cosi' affrontare l'accertamento senza alcun vincolo ne' di minimo ne' di massimo>>. - In tema di presunzioni tributarie, v., in particolare, S. n. 137/1997, nella quale si e' affermato che il ricorso alle medesime e' lecito, essendo volto a proteggere l'interesse generale alla riscossione delle imposte contro ogni tentativo di evasione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, sesto comma, del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di 1 grado di Vasto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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