Corte costituzionale

Sentenza n. 362/1997

Corte cost., sent. 28 novembre 1997, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
362/1997
Data di deposito
28 novembre 1997
Data di decisione
24 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:362

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 141 del 11 febbraio 1992
  • art. 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • legge n. 175 del 2 maggio 1983
  • art. 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 23565

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), <<nella parte in cui prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del titolare di pensione di anzianita', da un lato, la revoca di quest'ultima pensione, e, dall'altro, l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo>>, in quanto - premesso che <<la pensione di anzianita' non e un'ipotesi particolare della pensione di vecchiaia>>, ma costituisce <<una forma previdenziale affatto diversa, indipendente dall'eta' e fondata esclusivamente sulla durata dell'attivita' lavorativa e sulla correlativa anzianita' di contribuzione effettiva>> (sentenza n. 194/1991); e, considerato, con riferimento all'art. 3 della legge n. 576 del 1980, che <<l'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, e' una condizione strettamente inerente alla 'ratio' di questa forma di pensione (sentenza n. 73 del 1992), l'erogazione della quale consegue ad una libera scelta dell'interessato>> - non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di anzianita' degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio finanziario della gestione, ha ritenuto di contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela previdenziale anticipata, concessa altresi' in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attivita' professionale, e subordinata alla cancellazione dall'albo. - V. S. n. 1008/1988, nella quale la Corte ha, tra l'altro, rilevato che <<nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980, il principio solidaristico non esclude, ma concorre col principio di proporzionalita' della pensione ai contributi personali versati>>. red.: G. Leo

Massima n. 23566

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 4 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), << nella parte in cui prevedono, in caso di reiscrizione nell'albo professionale del titolare di pensione di anzianita , da un lato, la revoca di quest'ultima pensione e, dall'altro, l'esclusione del trattamento di vecchiaia, anche in considerazione del particolare criterio di liquidazione di quest'ultimo>>, in quanto - posto che la Corte ha in passato ritenuto che l'art. 3 della legge n. 576 del 1980 fosse eccessivamente limitativo delle possibilita' di lavoro del pensionato per tutto il resto della sua vita - riguardo ai condizionamenti che possono derivare dalla disciplina previdenziale forense, <<particolari circostanze di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa, possono sempre rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro sotto il profilo della convenienza economica... senza che per questo la liberta' della scelta sia esclusa o compromessa>> (sentenza n. 132/1984). - Cfr. S. n. 73/1992. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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