Corte costituzionale
Sentenza n. 351/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:351
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23557
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' con le funzioni di giudizio del magistrato che, quale giudice delegato al fallimento, abbia autorizzato il curatore a costituirsi parte civile nel processo penale, sollevata per lesione del diritto di difesa e dei principi di imparzialita' e terzieta' del giudice. Tale dedotta lesione non e' infatti riconducibile all'art. 34 del codice di procedura penale che, secondo quanto la Corte ha statuito con sentenza 308 del 1997, si riferisce a situazioni tipiche di incompatibilita' all'interno del medesimo procedimento penale. Essa invece va ricondotta agli istituti dell'astensione e della ricusazione in cui l'effetto pregiudicante dei precedenti atti o funzioni, relativi ad un diverso procedimento, e' meramente eventuale e suscettibile di concreta valutazione. Cio' tanto piu' in quanto l'ipotizzata funzione pregiudicante e' una mera autorizzazione a costituirsi parte civile, scevra ordinariamente da pregnanti valutazioni in ordine alla responsabilita' dell'imputato ed adottata nello svolgimento di funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura fallimentare. red.: A. Agro'
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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