Corte costituzionale
Sentenza n. 329/1997
Corte cost., sent. 14 novembre 1997, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 329/1997
- Data di deposito
- 14 novembre 1997
- Data di decisione
- 10 novembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:329
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23549
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen., sia perche', nella visione costituzionale attuale, la 'ratio' differenziatrice - che ispiro' il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unita' morale della nazione - non vale piu' oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalita' dello Stato e viceversa; sia perche', in attuazione del principio costituzionale della laicita' e non confessionalita' dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialita' della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso e' venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di liberta' di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perche' il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se puo' valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e' viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioe' che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di liberta' religiosa, non e' divisibile. - S. nn. 125/1957, 79/1958, 85/1963, 39/1965, 14/1973, 925/1988, 203/1989, 259/1990, 195/1993, 440/1995, 334/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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