Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 5, -'ter', legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 23502

Non sono fondate, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - poiche' la prospettazione dei giudici 'a quibus' appare esorbitante rispetto alle finalita' perseguite dal predetto parametro costituzionale. Infatti, la presunzione di non colpevolezza e' coessenzialmente legata al fatto di reato per cui e' stata elevata la nuova imputazione e non puo' essere estesa ad aspetti che, nel caso di specie, concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui e' in corso l'esecuzione della pena. red.: G. Leo

Massima n. 23503

Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto l'identita' di trattamento tra chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece l'abbia commesso durante la detenzione non appare palesemente arbitraria, perche' il reato viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del procedimento, dopo che l'azione penale e' stata gia' esercitata. Pertanto, la situazione appare ben diversa da quella presa in esame dalla Corte a proposito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo (cfr. sentenza n. 173 del 1997). red.: G. Leo

Massima n. 23504

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto, considerata la peculiare natura del predetto permesso, caratterizzato dall'essere parte integrante del trattamento e ancorato alla regolarita' della condotta quale delineata dall'art. 30-'ter', ottavo comma, della l. n. 354 del 1975, non sembra che ogni automatismo, quanto non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio, riesca a compromettere l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ne', d'altro canto, la funzione rieducativa della pena risulta compromessa quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che e' essenziale per la concedibilita' di permessi premio. - V., da ultimo, S. n. 173/1997, nella quale la Corte ha censurato l'utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva incidenza di un determinato fatto reato sul trattamento penitenziario. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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