Corte costituzionale
Sentenza n. 296/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 5, -'ter', legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 23502
Non sono fondate, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - poiche' la prospettazione dei giudici 'a quibus' appare esorbitante rispetto alle finalita' perseguite dal predetto parametro costituzionale. Infatti, la presunzione di non colpevolezza e' coessenzialmente legata al fatto di reato per cui e' stata elevata la nuova imputazione e non puo' essere estesa ad aspetti che, nel caso di specie, concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui e' in corso l'esecuzione della pena. red.: G. Leo
Massima n. 23503
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto l'identita' di trattamento tra chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece l'abbia commesso durante la detenzione non appare palesemente arbitraria, perche' il reato viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del procedimento, dopo che l'azione penale e' stata gia' esercitata. Pertanto, la situazione appare ben diversa da quella presa in esame dalla Corte a proposito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo (cfr. sentenza n. 173 del 1997). red.: G. Leo
Massima n. 23504
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto, considerata la peculiare natura del predetto permesso, caratterizzato dall'essere parte integrante del trattamento e ancorato alla regolarita' della condotta quale delineata dall'art. 30-'ter', ottavo comma, della l. n. 354 del 1975, non sembra che ogni automatismo, quanto non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio, riesca a compromettere l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ne', d'altro canto, la funzione rieducativa della pena risulta compromessa quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che e' essenziale per la concedibilita' di permessi premio. - V., da ultimo, S. n. 173/1997, nella quale la Corte ha censurato l'utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva incidenza di un determinato fatto reato sul trattamento penitenziario. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, secondo e terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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