Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:287

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, n. 1, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 3, legge della Regione siciliana n. 87 del 29 dicembre 1975
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 18 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 23432

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 Cost., nei confronti della disposizione (art. 8, primo comma, numero 1, della legge della Regione Sicilia, sulla elezione dell'Assemblea regionale, 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche) in forza della quale i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno novanta giorni prima della scadenza della precedente legislatura, non sono eleggibili a deputati regionali, va respinta la eccezione di inammissibilita' - peraltro gia' proposta e respinta nel giudizio 'a quo' - secondo cui, essendo nel caso intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere, le funzioni del parlamentare, resistente nel giudizio di provenienza, si sarebbero dovute considerare gia' cessate in tempo utile per una valida presentazione della candidatura regionale. Invero, proprio l'istituto della "prorogatio" dei poteri delle disciolte Camere, "finche' non siano riunite le nuove", prevista dall'art. 61, comma secondo, Cost., -e a torto ritenuta ininfluente- impedisce che con lo scioglimento delle Camere si determini una automatica ed effettiva "cessazione" delle funzioni dei loro membri, come e' confermato anche dalla prassi parlamentare in materia. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23433

Nello scrutinio di costituzionalita' delle cause di ineleggibilita' nelle normative delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, va particolarmente considerato: a) che la potesta' legislativa attribuita alla Regione Sicilia dall'art. 3 dello Statuto di autonomia trova limiti solo nei principi ricavabili dalla stessa Costituzione e non gia' nei principi -e tanto meno nelle specifiche discipline- fissati nelle leggi che regolamentano l'elezione delle Camere; b) che -come la Corte ha gia' sottolineato- "lo stesso sistema costituzionale, richiedendo, in materia elettorale, da un lato, leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, regionali o statali) e, dall'altro, una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilita' di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilita'; c) che nello scrutinio costituzionale delle cause di ineleggibilita', non si puo' prescindere dal riferimento, nell'art. 51 Cost., ai "requisiti" per l'accesso alle cariche elettive, il che sottintende un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da una parte, e, dall'altra, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto "richiedono". - V. sent. nn. 134/1975, n. 20/1985 e 130/1987, nonche', da ultimo, n. 276/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23434

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, primo comma, n. 1, della legge della Regione Sicilia (sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, ai sensi del quale non sono eleggibili a deputati regionali i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni od altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno novanta giorni prima della scadenza della precedente legislatura. Nel quadro di una complessiva regolazione dei rapporti tra i due mandati rappresentativi - nazionale e regionale - non e' irragionevole che il legislatore siciliano, nell'esercizio della potesta', ampiamente discrezionale, attribuitagli in materia dall'art. 3 dello Statuto speciale, con il riguardo dovuto per le specifiche condizioni che sono alla base del riconoscimento costituzionale della "specialita'" dell'autonomia della Regione, abbia stabilito che questi due distinti piani di interessi debbano restare separati sin dalla fase elettorale di accesso alla carica di rappresentante della Regione, considerando prioritaria, con valutazione identitca a quella seguita dal legislatore statale, nella legge 5 agosto 1962, n. 1527 - che sancisce anch'essa la ineleggibilita' a carico di deputati e senatori, per la elezione al Consiglio regionale della Valle d'Aosta - e ad un tempo giustificatamente difforme dal regime vigente per la elezione ai Consigli delle Regioni a statuto ordinario - fondato sul principio della mera incompatibilita' tra le due cariche - la tutela di quel particolare carattere del mandato rappresentativo regionale, consistente nel riferirsi ad interessi differenti rispetto a quelli la cui cura e' affidata invece al mandato rappresentativo nazionale. Ne' in contrario puo' valere la sentenza, speculare in materia, n. 344 del 1993 - con cui la Corte dichiaro' la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, gia' prevedente la ineleggibilita' alla Camera, e indirettamente, in forza dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, anche al Senato, dei deputati regionali o consiglieri regionali - poiche' il nucleo fondante della 'ratio' di quella decisione puo' essere circoscritto alla palese irragionevolezza della disposizione impugnata "in conseguenza della eccessiva e comunque sproporzionata ampiezza degli effetti ad essa collegabili", costituiti dall'ineleggibilita' del consigliere regionale anche nel caso di candidatura in altra parte del territorio nazionale diversa dal territorio in cui esercita il mandato regionale. - V. la precedente massima B. Cfr., inoltre, S. n. 344/1993, gia' citata nel testo, e, sulla stessa norma oggetto della sentenza n. 344/1993, ma con diversa decisione, S. n. 5/1978. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23435

Non e' fondata, in riferimento all'art. 122, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, primo comma, n. 1, della legge della Regione Sicilia (sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, ai sensi del quale non sono eleggibili a deputati regionali i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente legislatura. L'invocato precetto costituzionale, infatti, limitandosi a prevedere che l'appartenenza ad un Consiglio regionale sia incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere, non impedisce tuttavia che il legislatore possa ulteriormente considerare l'una delle due cariche come causa di ineleggibilita' rispetto all'altra. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, numero 1, della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione dal tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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