Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1997

Corte cost., sent. 25 luglio 1997, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/1997
Data di deposito
25 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 33 del 13 luglio 1972
  • art. 10, comma 1, n. 4, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 10, comma 2, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 33, legge della Regione siciliana n. 6 del 6 gennaio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 23428

Nel giudizio di legittimita' promosso con ordinanza del Tribunale di Palermo nei confronti della disposizione dell'art. 10, comma 1, n. 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, per cui sono ineleggibili a deputati dell'Assemblea regionale (tra gli altri) gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o a tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento) non spetta alla Corte costituzionale, nella valutazione dei presupposti dell'incidente, qualificare la natura giuridica del Consorzio ASI, in presenza di un'ordinanza di rimessione che, utilizzando i comuni canoni ermeneutici e con motivazione specifica non implausibile, sostiene la tesi della natura di ente vigilato del Consorzio stesso. Invero - come si e' affermato in altra occasione, proprio riguardo alla locuzione "ente dipendente" di cui alla legge statale 23 aprile 1981, n. 154 - "spetta al giudice ordinario l'interpretazione della norma, mentre la Corte ha la funzione di porre a confronto la norma, nel significato comunemente attribuitole o assegnatole dall'interprete, con i precetti costituzionali invocati". - Cfr. S. n. 280/1982. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23429

Secondo il costante indirizzo della Corte, l'ordinamento costituzionale, prevedendo che il sistema dell'ineleggibilita' nelle Regioni ad autonomia particolare, sia regolato da leggi speciali, regionali o statali, consente una regolamentazione differenziata, dato che altrimenti si priverebbe il potere legislativo della sua stessa ragion d'essere. Tale regolamentazione differenziata delle cause di ineleggibilita', del resto, appare tanto meno discriminatoria, per quanto riguarda la Regione Sicilia, ove si consideri che la potesta' legislativa ad essa attribuita, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha natura primaria, il che specificamente comporta il vincolo, anche in una materia, come quella dell'elezione dell'assemblea, non disciplinata direttamente dalla Costituzione, "al rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione stessa in materia elettorale" e non gia' a seguire i principi - e tanto meno le specifiche discipline - delle leggi elettorali delle Camere. - Cfr. S. nn. 162/1987, 20/1985 e 372/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23430

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 10, comma 1, numero 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, secondo il quale, fra gli altri, gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento) - diversamente da quel che avviene per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, riguardo alla quale tale carica e' invece prevista, dall'art. 3 della legge statale 23 aprile 1981, n. 154, come mera causa di incompatibilita' - non sono eleggibili, salvo il caso di preventiva cessazione, per dimissioni o altre ragioni, a deputati regionali. Posto che - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - i richiamati precetti costituzionali di garanzia della eguaglianza in generale e del diritto di elettorato passivo, non possono ritenersi vulnerati dalla mera diversita' di disciplina delle cause di ineleggibilita', qualora tale diversita' di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, o comunque correlati a condizioni peculiari locali, deve infatti riconoscersi che nell'ambito di tali interessi e situazioni, da apprezzarsi congruamente e ragionevolmente, puo' essere sicuramente annoverato non soltanto il rischio che il continuato esercizio della carica possa determinare indebite influenze sulla competizione elettorale, con alterazione della 'par condicio', ma anche l'obiettivo di garantire il corretto andamento dei pubblici uffici ricoperti dagli aspiranti candidati, per cui non e' irragionevole che a tutela degli interessi della comunita' regionale, per Costituzione speciali, il legislatore siciliano, nell'ampia discrezionalita' conferitagli in materia dall'art. 3 dello Statuto regionale, abbia ritenuto necessario mantenere piu' rigorosamente separati compiti e funzioni propri dell'ufficio pubblico dalla candidatura al mandato elettivo, con valutazioni di natura identica a quelle in base alle quali, del resto, lo stesso legislatore statale ha stabilito, per la elezione a consigliere regionale della Valle d'Aosta (art. 6, comma 1, lett. e), legge 3 agosto 1962, n. 1257) analoghe restrizioni. - V. la precedente massima B. Cfr., inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 162/1995 e 539/1990. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23431

Non e' fondata, in riferimento all'art. 122, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 10, comma 1, numero 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia (concernente la elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, secondo la quale non sono eleggibili a deputati regionali (fra gli altri), salvo il caso di preventiva cessazione, per dimissioni o altre ragioni, gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o a tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento). L'invocato precetto costituzionale, infatti, non disciplina i casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di consigliere regionale, ma si limita a stabilire in materia una riserva di legge che - relativamente alla Regione Sicilia - non e' una riserva di legge statale, cosicche' non e' in alcun modo violato dalla norma impugnata. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 4 ed ultimo comma della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni, sollevata dal tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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