Corte costituzionale
Sentenza n. 273/1997
Corte cost., sent. 25 luglio 1997, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/1997
- Data di deposito
- 25 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924
- art. 54, legge n. 821 del 14 agosto 1971
- art. 54, legge n. 312 del 11 luglio 1980
- legge n. 821 del 14 agosto 1971
Parametri
Massime
Massima n. 23454
E' ammissibile, sotto il profilo della rilevanza, la riproposizione della questione di legittimita' costituzionale gia' sollevata dallo stesso giudice rimettente e restituita dalla Corte costituzionale per riesame della rilevanza a seguito di 'ius superveniens', avendo il rimettente integrato la motivazione della precedente ordinanza di rinvio - richiamata per il resto integralmente - argomentando plausibilmente sulla persistente necessita' di fare applicazione nel giudizio principale delle disposizioni gia' denunciate. red.: F. Mangano
Massima n. 23455
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, trattandosi di disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e non e' suscettibile, trattandosi di norma secondaria, di essere oggetto del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. - cfr., da ultimo, ord. n. 208/1997. red.: F. Mangano
Massima n. 23456
Non e' fondata, con riferimento agli 3, 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 14 agosto 1971, n. 821, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza nelle scuole medie e nelle scuole secondarie - cui peraltro e' attribuita, in aggiunta allo stipendio, un'indennita' in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituto scolastico - del medesimo trattamento economico previsto per i presidi di ruolo. Non sussiste il denunciato contrasto con il principio di proporzionalita' della retribuzione (art. 36 Cost.), in quanto la differenza retributiva e' oggettivamente ancorata ad una diversa qualita' del lavoro con la quale la medesima funzione e' espletata. L'esercizio eccezionale e temporaneo di funzioni direttive da parte del personale docente, appartenente ad un ruolo diverso, non implica necessariamente la diversa e maggiore qualificazione professionale propria del ruolo direttivo, sicche' non e' irragionevole che vi sia una differenza di trattamento economico rispondente ad un diverso livello di qualificazione professionale, accertata solo per i presidi di ruolo a seguito di apposito concorso. Ne' puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacche' la diversita' di stipendio tra preside di ruolo e docente con incarico di presidenza resta collegata allo specifico ruolo di appartenenza ed allo stato giuridico delle due diverse figure. Ne' la mancata attribuzione ai professori di ruolo incaricati della presidenza dell'identico trattamento economico previsto per i presidi di ruolo viola i principi di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che non possono essere richiamati per conseguire miglioramenti retributivi. red.: F. Mangano
Massima n. 23457
La garanzia costituzionale della proporzionalita' della retribuzione alla qualita' del lavoro prestato (art. 36 Cost.) richiede che si tenga conto delle funzioni espletate e che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata la maggiore qualificazione professionale, significativa di una piu' elevata qualita' del lavoro prestato. - Cfr., sulla prima parte della massima, sent. nn. 101/1995, 296/1990 e 57/1989. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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