Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:27

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 3, par. 4, lett. d), convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988
  • art. 4, convenzione di New York del 30 marzo 1961
  • art. 33, convenzione di New York del 30 marzo 1961
  • legge n. 412 del 5 giugno 1974
  • art. 3, par. 4, lett. c), convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988
  • art. 75, comma 2, Costituzione
  • art. 14, convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988
  • art. 25, convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988
  • art. 28, convenzione di New York del 30 marzo 1961
  • legge n. 328 del 5 novembre 1990
  • art. 3, par. 2, convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988

Massime

Massima n. 23123

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), in particolare, degli artt. 26, primo comma, limitatamente all'inciso <<di piante di canapa indiana>>, 75, primo e secondo comma, limitatamente all'inciso <<II e>>, 79 primo comma, limitatamente all'inciso <<II e>>, 38, primo e quarto comma, 50 nono comma, e 54, primo e secondo comma, limitatamente al termine <<II>> - richiesta mirante a rendere lecite, e quindi, prive di sanzione, le attivita' preliminari e connesse all'uso personale della canapa indiana e dei suoi derivati, quali l'hashish e la marijuana - in quanto l'eventuale esito positivo del 'referendum', lasciando prive di qualsiasi sanzione o misura amministrativa le condotte previste dalle norme che si intende abrogare, verrebbe a porsi in irrimediabile contrasto con le disposizioni di due Convenzioni internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328, e Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e relativo Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412). L'abrogazione di dette norme esporrebbe lo Stato italiano a responsabilita' nei confronti delle altre Parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale, responsabilita' che la Costituzione ha voluto riservare alla valutazione politica del Parlamento, sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione. - Su precedenti analoghe richieste di referendum in materia di sostanze stupefacenti, v. S. nn. 30/1981 (inammissibilita') e 28/1993 (ammissibilita'). red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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