Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1997

Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
262/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
  • art. 2, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
  • art. 3, legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 23446

Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalita' previste dalla legge a tutela del diritto di proprieta' e del diritto di costruire>> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicita', partecipazione e tempestivita' dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo

Massima n. 23447

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 41, 42 e 44 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalita' previste dalla legge a tutela del diritto di proprieta' e del diritto di costruire>>, in quanto - posto che i beni immobili soggetti a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore <<costituiscono una categoria originalmente di interesse pubblico, la cui disciplina e' del tutto estranea alla materia dell'espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, rientrando, invece, a pieno titolo nella disciplina dell'art. 42, secondo comma, Cost.>> (cfr. la sentenza n. 417/1995)- deve essere riconfermata la non assimilabilita' dei vincoli paesistici a quelli urbanistici e la inconferenza di qualsiasi richiamo all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968: i beni paesistici, al pari dei beni vincolati dalla legge n. 431 del 1985, sono inscrivibili nella disciplina posta dall'art. 42, secondo comma, Cost., alla quale e' del tutto estranea la materia delle espropriazioni. Pertanto, sul piano costituzionale non si profila neppure una esigenza di inefficacia dei vincoli paesistici oltre un certo tempo, quando non sia intervenuto un primo atto collegato alla previsione di un indennizzo ovvero strettamente preordinato all'espropriazione. - Cfr., altresi', S. n. 56/1968. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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