Corte costituzionale
Sentenza n. 261/1997
Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, comma 5, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 5-bis, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23418
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3, comma primo, e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede, per tutte le aree edificabili di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria, pari a quello relativo alle aree agricole, e dell'art. 16, commi 4 e 5, l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella l. n. 359 del 1992, nella parte in cui, relativamente all'indennita' di espropriazione da attribuirsi per i terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle vincolanti formate dalle competenti commissioni amministrative, in quanto - posto che nelle fattispecie sottoposte ai giudici "a quibus" risulta, per i terreni oggetto delle espropriazioni contestate, "l'esclusione di ogni vocazione edificatoria" o di "attitudine edificatoria" o di "suscettivita' edificatoria" neppure configurabile come "edificabilita' di fatto"; e che con le proposte questioni si mira a far introdurre nell'ordinamento un "tertium genus", tra le aree edificabili e tutte le altre aree parificate, quanto alla stima dell'indennita', a quelle agricole, in tal modo superando la scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra) - tale scelta legislativa non presenta caratteri di irragionevolezza o di arbitrarieta' tali da far riscontrare un vizio sotto i profili denunciati, ne' comunque pregiudica di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato, tenuto anche conto che per le aree non classificabili come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al titolo II l. n. 865 del 1971 con tutti i relativi strumenti di tutela. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania, ed in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi quarto e quinto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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