Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1997

Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 4, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 16, comma 5, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
  • art. 14, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 5-bis, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23418

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3, comma primo, e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prevede, per tutte le aree edificabili di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria, pari a quello relativo alle aree agricole, e dell'art. 16, commi 4 e 5, l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella l. n. 359 del 1992, nella parte in cui, relativamente all'indennita' di espropriazione da attribuirsi per i terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle vincolanti formate dalle competenti commissioni amministrative, in quanto - posto che nelle fattispecie sottoposte ai giudici "a quibus" risulta, per i terreni oggetto delle espropriazioni contestate, "l'esclusione di ogni vocazione edificatoria" o di "attitudine edificatoria" o di "suscettivita' edificatoria" neppure configurabile come "edificabilita' di fatto"; e che con le proposte questioni si mira a far introdurre nell'ordinamento un "tertium genus", tra le aree edificabili e tutte le altre aree parificate, quanto alla stima dell'indennita', a quelle agricole, in tal modo superando la scelta del legislatore di suddividere le aree in due sole categorie (aree edificabili da una parte e tutte le rimanenti dall'altra) - tale scelta legislativa non presenta caratteri di irragionevolezza o di arbitrarieta' tali da far riscontrare un vizio sotto i profili denunciati, ne' comunque pregiudica di per se' il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato, tenuto anche conto che per le aree non classificabili come edificabili e per quelle agricole si applicano le norme di cui al titolo II l. n. 865 del 1971 con tutti i relativi strumenti di tutela. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania, ed in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi quarto e quinto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'art. 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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