Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 33, l. a) p. 4, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 24, legge n. 136 del 12 aprile 1991
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
  • art. 3, comma 12, legge n. 335 del 8 agosto 1995
  • art. 11, comma 26, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 23460

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 Cost.- dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, come "autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", nella parte in cui mantengono fermo l'obbligo d'iscrizione e di contribuzione all'ENPAV dei veterinari gia' iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 136 del 1991 ed assoggettati anche a contribuzione INPDAP, nonostante l'avvenuta privatizzazione dell'ente previdenziale. Tale trasformazione, riguardando piuttosto gli strumenti di gestione e la differente qualificazione giuridica dell'ente, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ente, rispetto al quale il potere impositivo ed il correlativo obbligo contributivo costituiscono altrettanti corollari. Il dubbio di legittimita' costituzionale e' ulteriormente inconsistente in riferimento al profilo rilevante nel giudizio 'a quo', che concerne veterinari gravati dalla doppia contribuzione, rispetto ai quali resta valido quanto affermato dalla sentenza n. 88 del 1995 di questa Corte circa la giustificazione dell'obbligo, da ricercarsi nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo (futuribili beneficiari di una doppia pensione) e, insieme, nella solidarieta' endocategoriale che il legislatore si e' preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista dei mezzi. Considerazione, quest'ultima, tanto piu' valida ora, in un sistema autofinanziato. La permanente vigenza del fine pubblicistico dell'attivita' svolta dall'ente in questione esclude possa ritenersi lesiva della liberta' negativa di associazione l'imposizione da parte della legge di obblighi di appartenenza ad un organismo pubblico a struttura associativa. - V. sent. nn. 132/1984, 133/1984, 173/1986, 73/1992, 259/1992, 78/1995 e ord. nn. 813/1988 e 707/1988. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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